Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23910 del 13/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23910 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZECCA GIANLUCA N. IL 26/01/1980
avverso la sentenza n. 3336/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
18/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 11.( lokeegAr,3
che ha concluso per 42.`

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 13/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.7.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Brindisi ha applicato a Gianluca ZECCA la pena concordata per il
reato di cui all’articolo 73, comma lbis, d.P.R. 309\90 per l’illecita detenzione di
gr. 530 di marijuana e per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 2 e 337 cod. pen.

Avverso tale decisione il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce che il giudice si sarebbe limitato a
rilevare l’assenza di condizioni per l’applicabilità dell’articolo 129 cod. proc. pen.
con un generico riferimento alle fonti di prova senza indicare compiutamente le
ragioni del proprio convincimento.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso, originariamente assegnato, all’esito dell’esame preliminare, alla
Settima Sezione di questa Corte in ragione della manifesta infondatezza, è stati
rimesso a questa Terza Sezione per la trattazione ordinaria.
In data 31.3.2014 la difesa dell’interessato ha depositato memoria con la
quale, richiamato il contenuto della sentenza n. 32\2014 della Corte
Costituzionale, chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Occorre preliminarmente rilevare che la pena applicata, avuto riguardo
alla sentenza n. 32 del 2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 bis e 4 vicies ter, del decreto-legge 30

dicembre 2005, n. 272, determinando la applicabilità dell’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalle norme dichiarate
incostituzionali, risulta illegale, atteso che la

previsione sanzionatoria,

reintrodotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce, per le
sostanze stupefacenti di cui alle tabelle li e IV dell’art. 14 (tra le quali rientra
quella detenuta dal ricorrente) la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la
multa da 5.146 a 77.468 euro (nella fattispecie il calcolo della pena è stato
effettuato sulla base delle sanzioni previste prima della declaratoria di
incostituzionalità e, segnatamente, partendo da una pena base di anni 6 ed euro

1

(in Brindisi il 14 aprile 2013).

26.000).

5. Tale evenienza risulta assorbente rispetto al motivo di ricorso prospettato
ed impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli
atti al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in data 13.5.2014

P.Q.M.

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