Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2391 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2391 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SANDULESCU MIHAIL N. IL 05/02/1983
avverso la sentenza n. 575/2011 TRIBUNALE di ORISTANO, del
31/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Fatto e diritto

2. Il collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze , sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua
il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici
e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge
in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.
444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso il Collegio osserva che i motivi di ricorso, appaiono privi di
specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare
la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le
parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p..
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p.
27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1500 (millecinquecento).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1500(millecinquecento) euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 11/12/2012

1. Sandulescu Mihail ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. che ha applicato nei suoi confronti la pena secondo la concorde
richiesta delle parti per il reato ex art.337 e 496 cp, lamentando la violazione di legge
e il difetto di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto e alla
mancata verifica di cause di esclusione della punibilità e della congruità della pena.

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