Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23909 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23909 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NASONE VIRGILIO GIUSEPPE N. IL 19/07/1944
avverso l’ordinanza n. 531/2012 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIA
/seRtite le conclusioni del PG Dott.

(14/o/p

Uditi difenso

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/6/2012, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo
sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di Nasone Virgilio Giuseppe
avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere
emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, confermava l’ordinanza impugnata.
Il ricorrente è indagato per il delitto di partecipazione all’associazione per
delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta ed, in particolare,
territori limitrofi, avendo egli il ruolo di capo, con compiti di decisione,
pianificazione ed individuazione delle azioni e delle strategie generali del
sodalizio ed essendo il soggetto cui rivolgersi per ottenere la preventiva
autorizzazione a svolgere ogni tipo di attività economica nel territorio di Scilla.
L’ordinanza confermava l’esistenza e la piena operatività della cosca Nasone
– Gaietti, la cui esistenza fino al 1993 era stata accertata giudizialmente. Lo
dimostravano le intercettazioni ambientali, in cui si faceva riferimento
all’affiliazione dei soggetti, le indagini relative alle estorsioni compiute da Fulco
Giuseppe e Nasone Francesco, la prosecuzione delle attività estorsive e di
controllo del territorio anche dopo l’arresto del Fulco, il versamento periodico di
somme di denaro dall’associazione criminosa allo stesso Fulco, la partecipazione
di questi a riunioni ristrette, gli avvertimenti di Fulco ai familiari di tenersi lontani
dai membri del’associazione per non essere associati ad essi.
Il ruolo apicale di Nasone Virgilio Giuseppe emergeva anche dall’episodio
dell’incendio del furgone di Callore Rocco, in occasione del quale erano state
effettuate intercettazioni ambientali dalle quali emergeva che Callore aveva
potuto iniziare l’attività di venditore ambulante a Scilla solo dopo aver ottenuto il
consenso dell’odierno ricorrente. Le sommarie informazioni rese dai Callore
avevano confermato le circostanze e, nell’interrogatorio di convalida del fermo
davanti al G.I.P., Nasone aveva ammesso di avere parlato con Callore Rocco
dell’incendio del suo camion e del fatto che il figlio Nasone Franco aveva intimato
a Callore di ritirare la domanda di concessione di suolo pubblico che contrastava
con altra da lui presentata.
Secondo il Tribunale emergeva la forza intimidatrice dell’associazione per
delinquere che provocava l’assoggettamento delle persone, convinte di essere
esposte ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell’associazione, e
l’omertà, il rifiuto generalizzato di terzi di collaborare con la giustizia; vi erano le
prove di un accordo criminoso tra i soggetti, del perseguimento del programma
criminoso con metodo mafioso e di un’organizzazione adeguata a tale
perseguimento.

2

all’articolazione territoriale nota come cosca Nasone – Gaietti operante a Scilla e

Il Tribunale riteneva che le intercettazioni ambientali fossero esplicite
nell’indicare il ruolo apicale dell’odierno ricorrente.
Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari, sia ex art. 274,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sia per il pericolo di inquinamento probatorio
ed applicava la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
2. Ricorre per cassazione il difensore di Nasone Virgilio Giuseppe, deducendo
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione
Nessuna intercettazione ambientale vedeva Nasone protagonista, trattandosi
soltanto di soggetto menzionato da terzi, in pochissime battute e

in contesti

limitati, ed inconsapevole dei colloqui. Per di più, dallo stesso testo delle
conversazioni intercettate, non emergeva affatto che Nasone fosse capo di
un’associazione mafiosa, risultando, al contrario, che egli era una vecchia
conoscenza di Callore Rocco; ancora, Callore Salvatore non attribuiva ai Nasone
la responsabilità per il danneggiamento del camion di sua proprietà.
I colloqui erano, quindi, insufficienti in mancanza di riscontri e tenuto conto
dei rapporti di parentela tra Nasone Francesco e il padre e di conoscenza tra
questi e Callore Rocco. Né i riscontri erano forniti dalla personalità del ricorrente
e dalle sue precedenti associative.
Analizzando il testo della conversazione, da cui emergeva che Callore Rocco
si era recato a parlare con Nasone Virgilio, il ricorrente sottolinea come non
risulti una partecipazione alle azioni intimidatrici del clan ‘ndranghetista da parte
di Nasone, pure ritenuta provata dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della
motivazione.

Occorre ricordare che – come emerge dalla stessa ordinanza – pur essendo
stata giudizialmente affermata l’esistenza della cosca Nasone – Gaietti, l’odierno
ricorrente è stato in due diversi procedimenti assolto dal reato di cui all’art. 416
bis cod. pen., riportando esclusivamente condanne per estorsione.

Tale premessa pare opportuna alla luce della modestia del materiale
probatorio esposto nell’ordinanza impugnata quanto ai riferimenti alla persona di
Nasone Virgilio Giuseppe.

3

agli artt. 192, comma 2 e 273 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen..

L’episodio che viene in evidenza è uno solo e, per quanto significativo, non
pare essere di gravità assoluta: l’incendio di un furgoncino di proprietà di Callore
Rocco, venditore ambulante, che aveva chiesto ed ottenuto una concessione per
l’esercizio nei pressi del porto di Scilla.
Dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni rese dai
Callore emerge con certezza che: a) il posizionamento del furgoncino ambulante
dei Callore contrastava con l’interesse di Nasone Francesco, che aveva pendente
una domanda analoga; b) Nasone Francesco aveva intimato ai Callore di ritirare
dell’incendio del furgoncino: ciò anche nel corso delle intercettazioni ambientali,
quindi in un discorso confidenziale effettuato ignorando di essere ascoltato dagli
inquirenti.
Quanto al ruolo di Nasone Virgilio Giuseppe, Callore Rocco lo definisce
compare di suo padre: quindi una conoscenza amichevole; pacifica è la
circostanza che Callore Rocco si sia recato a parlare con l’odierno ricorrente dopo
l’incendio del furgoncino per conoscere se sapeva chi fosse stato l’autore del
danneggiamento. La circostanza è ammessa anche dallo stesso Nasone.
Il Tribunale ritiene provato anche un precedente colloquio tra i due uomini,
precedente all’inizio dell’attività dell’ambulante: in esso Callore Rocco avrebbe
chiesto a Nasone Virgilio Giuseppe l’autorizzazione ad esercitare l’attività. La
circostanza si evincerebbe da un passaggio dell’intercettazione ambientale che
aveva registrato il colloquio tra Nasone Francesco e Callore Salvatore, ma non
pare confermata da entrambi i Callore, né dall’indagato. Fra l’altro, non si
comprende dalla motivazione dell’ordinanza se tale autorizzazione sia stata
concessa, anche perché, in tal caso, resterebbe senza risposta la domanda su chi
ha compiuto l’incendio del furgone dei Callore.
Sembra evidente che, quanto a questo passaggio, il Tribunale debba meglio
chiarire i motivi per cui si debba escludere che il colloquio cui Nasone Francesco
si riferisce parlando con Callore Salvatore sia quello ammesso dall’indagato e da
Callore Rocco, vale a dire il colloquio successivo all’incendio.
3. Gli elementi indiziari devono, quindi, essere meglio e più logicamente
analizzati dal Giudice del merito; dopo questa analisi occorre una motivazione
adeguata – e non apparente – che disegni in modo convincente il ruolo di
Nasone Virgilio Giuseppe nell’ambito del clan Nasone – Galletti e verifichi se gli
elementi siano davvero idonei ad indicarlo – sotto il profilo dei gravi indizi come capo dell’associazione.
In particolare, per evitare che, contrariamente al rischio solitamente
evocato, le colpe dei figli ricadano sui padri, occorrerà evidenziare in che misura

4

la domanda di concessione; c) Nasone Francesco nega di essere stato l’autore

le frasi di Nasone Francesco secondo cui, a Scilla, “nessuno gli deve pestare i
piedi”, siano attribuibili al clan o alla sola persona che le pronuncia.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con

rinvio per

nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.

Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 18 aprile 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA