Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23909 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23909 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Esposito Luigi, nato a Napoli il 30.9.75
imputato art. 73 T.U. Stup.

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avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dl 29.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùliiri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto un
annullamento con rinvio della sentenza :mpugnata, limitatamente alla determinazione della
pena;;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza di primo grado,
il ricorrente è stato giudicato responsabile deila violazione dell’art. 73 T.U. stup. per avere
detenuto e ceduto a persone diverse, vari quantitativi di manjuana nell’ordine di poco più di 1
grammo per volta. La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato.

Data Udienza: 15/04/2014

Avverso tale decisione, L’Esposito ha proposto ricorso , tramite
2. Motivi del ricorso
difensore, dolendosi della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche ed invocando l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
precisati.

Motivi della decisione

Il ricorso merita annullamento nei termini di seguito

Nel merito, esso è inammissibile per la sua palese genericità ed assertività (risolvendosi
Peraltro, l’affermazione SU Cui si fonda è priva
di pregio dal momento che, invece, i giudici di secondo grado – di fronte ai quali vi era appello
solo in punto di pena – hanno espressamente spiegato come non vi fossero elementi positivi ai
quali ancorare il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. ed, anzi, hanno
lasciato intendere che il primo giudice aveva operato una valutazione fin troppo benevola
riconoscendo l’attenuante speciale del comma 5 ed escludendo la recidiva.
Vi è da rilevare, peraltro, che la disciplina degli stupefacenti ha, di recente subito
diverse innovazioni.
Innanzitutto, vi è stato l’intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4 vicies
ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) che ha avuto
degli effetti di ricaduta, in particolare, sull’art. 73 del citato T.U. nella parte in cui parificava il
trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che quelle c.d. pesanti) che,
invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
Aggiungasi che a mente dell’art. 2 D.L. 23.12.13, n. 146 (conv. L. 21.2.14, n. io) il
comma 5 dell’art. non è più da considerare una circostanza bensì una fattispecie autonoma di
reato.
Nella specie, si tratta di detenzione illecita di marijuana (come detto, vari quantitativi
i giudici hanno riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73
nell’ordine di poco più di 1 grammo per volta),
anima 5 e la pena irrogata (previo riconoscimento del comma 5 ed esclusione della recidiva) è pari a 3
anni di reclusione che, per i parametri attuali, è prossima al massimo sì da meritare un nuovo
apprezzamento e, nella eventualità di una conferma, una motivazione puntuale.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo annullamento della sentenza impugnata in
parte qua, gli atti devono essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 15 aprile 2014

Il Con

ensore

esso nella pura affermazione di mancanza di motivazione).

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