Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23908 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23908 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
CARMIGNANI STEFANO ADOLFO MARIO N. IL 31/01/1966
inoltre:
CARMIGNANI STEFANO ADOLFO MARIO N. IL 31/01/1966
avverso l’ordinanza n. 26/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI,
del 07/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
1ette/setlle le conclusioni del PG Dott.

tvtk k5
i/4″-

440\kt.

Uditi dife

Avv.;

riti\ n;-• VN\í

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 7/6/2012,
rigettava l’istanza proposta da Carmignani Stefano Adolfo Mario di concessione
del differimento dell’esecuzione di pena anche nelle forme della detenzione
domiciliare, per motivi di salute.
Il Tribunale riteneva, alla luce della Relazione del sanitario della casa
Circondariale di Poggioreale, che il quadro clinico del detenuto era di sicura
ricoveri ai sensi dell’art. 11 dell’ordinamento penitenziario. Il Tribunale
evidenziava che il trasferimento a Poggioreale era stato deciso perché si trattava
di istituto adatto ai problemi di deambulazione del detenuto, che era dotato di
sedia a rotelle ed era assistito da piantone in stanza, e nel quale esiste un Centro
diagnostico terapeutico e di fisiokinesiterapia.
Di conseguenza, tenuto conto che le condizioni di salute del detenuto erano
stabilizzate e che lo stesso era adeguatamente assistito, non sussisteva quella
sofferenza aggiuntiva derivante dalla detenzione tale da farla ritenere contraria
al senso di umanità.
2. Ricorre per cessazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello di Sassari, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 147, comma
1, n. 2 cod. pen.
La patologia cui è affetto Carmignani è invalidante e gravemente afflittiva e
aggravata da una cardiopatia. Tenuto conto della notoria e gravissima
inadeguatezza del sistema penitenziario italiano, si configura la violazione delle
norme internazionali che vietano trattamenti penitenziari contrari al senso di
umanità. Il Procuratore generale ricorrente sottolinea la gravissima difficoltà
deambulatoria e la drammatica situazione logistica ed ambientale del carcere di
Poggioreale, del tutto ignorata dall’ordinanza impugnata.
L’interpretazione dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen. permette di ritenere
che lo stato di malattia provochi conseguenze dannose sul detenuto ed esiga un
trattamento che non si può facilmente attuare nello stato di detenzione.
In un secondo motivo, si deduce carenza e manifesta illogicità della
motivazione e contraddittorietà processuale: contro i dati risultanti dagli atti, il
Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la patologia cui è affetto Carmignani
non presenti carattere di ingravescenza e gravità e non ha rilevato una
situazione di rischio cui il detenuto è esposto; ha altresì omesso di considerare la
situazione ambientale del carcere di Poggioreale e la sua incidenza gravemente

2

importanza, ma gestibile in ambito penitenziario anche attraverso eventuali

pregiudizievole sulla attuale condizione di vita del detenuto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Ricorre per cassazione Stefano Carmignani, lamentando che il Tribunale
di Sorveglianza di Sassari non abbia preso in considerazione la documentazione
inviata per rogatoria tramite il Magistrato di Sorveglianza concernente la
situazione del Carcere di Poggioreale e le modalità del trattamento cui lo stesso è
sottoposto; il ricorrente deduce, altresì, che la Direzione Sanitaria di Poggioreale
Il ricorrente rimarca che, in conseguenza delle sue molteplici patologie e
della grave crisi depressiva (per la quale produce perizia psichiatrica eseguita nel
2010), si trova in condizione di incompatibilità con il regime detentivo carcerario.
Il ricorrente conclude per l’accoglimento da parte di questa Corte delle
istanze relative al regime carcerario già avanzate al Tribunale di Sorveglianza di
Sassari.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta,
chiedendo il rigetto del ricorso attinente il rigetto dell’istanza di differimento della
pena e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata con riferimento al
rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare, per vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi devono essere respinti.

1. L’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen. consente il differimento della pena
restrittiva della libertà personale per “chi si trova in condizioni di grave infermità
fisica”; l’art. 47 ter, comma 1 ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede la
possibilità, per Il Tribunale di Sorveglianza, di disporre la detenzione domiciliare
quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena.
Si deve subito precisare – con riferimento alla requisitoria del Procuratore
Generale presso questa Corte – che si tratta dell’unica ipotesi di detenzione
domiciliare che viene in esame nel presente procedimento, tenuto conto che il
fine pena per Carmignani è fissato al 12/9/2022.
La facoltà per il Tribunale di Sorveglianza di disporre la detenzione
domiciliare, in questo caso discende direttamente dalla verifica della sussistenza
dei presupposti per il rinvio della pena; se mancano tali presupposti, non può
nemmeno essere valutata l’alternativa; se, invece, essi sussistono, il criterio che
il Tribunale deve seguire è di applicare la detenzione domiciliare in tutti i casi in

3

avrebbe “falsificato” la Relazione Sanitaria del 23/5/2012.

cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado
di partecipare consapevolmente al processo rieducativo attuato attraverso gli
interventi del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che
faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato. (Sez. 1, n.
4750 del 14/01/2011 dep. 09/02/2011, Tinelli, Rv. 249794)
2. Questa Corte ha più volte affermato che lo stato di salute incompatibile
con il regime carcerario, idoneo a giustificare il differimento dell’esecuzione della
limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita, dovendosi avere
riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una
situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella
condizione di restrizione carceraria. (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009 – dep.
28/05/2009, Aquino, Rv. 244132)
Risulta evidente che, alla luce di questo principio, la sussistenza dei
presupposti per il beneficio derivi da un accertamento di fatto riservato al
Tribunale di Sorveglianza, la cui decisione può essere valutata da questa Corte
sotto il profilo dell’inesistenza o della adeguatezza della motivazione, salvo che
emerga l’applicazione di principi ispiratori diversi da quello sopra enunciato.
Nel caso di specie, la motivazione è accurata e ripercorre il contenuto della
relazione sanitaria, che conferma il quadro clinico serio del Carmignani, ma
altresì la possibilità di trattarlo adeguatamente presso il carcere di Poggioreale,
dotato di CDT e, se necessario, con ricoveri esterni ai sensi dell’art. 11 ord. pen..
In particolare il Tribunale di Sorveglianza sottolinea che le condizioni di
salute del detenuto sono stabilizzate, che esso è munito di sedia a rotelle e
assistito da piantone, che il carcere di Poggioreale è stato scelto per il minor
numero di barriere architettoniche rispetto a quelli sardi, concludendo che le
condizioni del detenuto non sono tali da superare i limiti dell’umana tollerabilità
né contrastano con il senso di umanità.
3. Le censure mosse da entrambi i ricorrenti sono soprattutto in fatto e,
quindi, non valutabili in questa sede: si pensi, ad esempio, all’affermazione del
Procuratore Generale ricorrente secondo cui il “piantone” assegnato al
Carmignani sarebbe privo di competenze sanitarie e/o infermieristiche o quelle
più generali relative alla situazione del carcere di Poggioreale. Fra l’altro ad
essere censurato pare soprattutto il provvedimento che ha disposto il
trasferimento del detenuto dal Carcere di Alghero a quello di Napoli, tema
palesemente estraneo all’oggetto del ricorso.

4

pena per infermità fisica o la applicazione della detenzione domiciliare, non è

Altrettanto deve dirsi quanto a numerose osservazioni mosse personalmente
dal ricorrente, secondo cui, ad esempio, la Relazione sanitaria sarebbe stata
falsificata, il detenuto non avrebbe mai fatto fisioterapia dopo il trasferimento o
sarebbe tenuto a digiuno per mancanza di cibo alternativo a quello per cui è
allergico.

Tenuto conto della congruità della motivazione dell’ordinanza adottata, i due
ricorsi devono essere respinti, mentre molte delle censure mosse dai due

regolamento penitenziario.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna Carmignani Stefano al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 18 aprile 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ricorrenti potranno essere svolte con le forme previste dalla legislazione e dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA