Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23908 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23908 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 15/04/2014

DEPOSITATA !N etCELLERIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mbaye Mboup, nato in Senegal il 2.10.85
imputato art. 73 T.U. Stup.

IL

-6 C i lj 2014
IL

IERE

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 12.7.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato giudicato
responsabile di avere detenuto a fini di spaccio, complessivamente, 30 ovuli tra eroina e
cocaina e, per tale ragione, condannato, in primo grado. Con la sentenza impugnata, la Corte
d’appello, in parziale riforma, ha ritenuto la prevalenza dell’attenuante del comma 5 dell’art.
73 T.U. stup. sulla recidiva e sull’altra aggravante contestata (l’avere commesso il fatto in prossimità di
un istituto scolastico) ed ha ridotto la pena muovendo da una pena base di anni 4 e mesi 4 di
reclusione e 20.000 C di multa, aumentata ex art. 81 (vi era contestazione anche del delitto sub b) di cui

e, quindi ridotta per il rito abbreviato a tre anni di reclusione. La Corte ha anche
respinto l’istanza di revoca dell’ordine di espulsione.

all’art. 337 c.p.)

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
2. Motivi del ricorso
personalmente, deducendo errata qualificazione dell’imputato come soggetto pericoloso.
Egli sostiene, infatti, che la valutazione della pericolosità vada effettuata tenendo conto,
non solo, degli elementi presenti al momento della commissione del fatto ma anche di quelli
esistenti al momento della condanna. Si sarebbe, in tal modo, dovuto considerare la giovane
età dell’imputato e la modestia del quantitativo di stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione
termini di seguito precisati.

Il provvedimento impugnato deve essere annullato nei

Nel merito, il ricorso deve essere considerato inammissibile perché la decisione assunta
dalla Corte d’appello sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza è stata ben motivata
attraverso il richiamo alla condizione di irregolarità dell’imputato sul territorio nazionale, alla
mancanza di mezzi leciti di sostentamento, al precedente specifico gravante su di lui (sempre
per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e resistenza a p.u.).

Per contro, gli argomenti svolti dal ricorrente, oltre ad essere alquanto generici, mirano,
sostanzialmente, ad una rivalutazione fattuale che, come noto, è preclusa in sede di
legittimità ove l’unico controllo consentito sulla motivazione attiene alla verifica della sua
esistenza, congruità e logicità. Tali requisiti, come detto, sono tutti rinvenibili nella specie.
La decisione, tuttavia, merita una rivalutazione in punto di pena. Allo stato, infatti, la
Corte ha ritenuto la prevalenza dell’attenuante del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup. sulla
recidiva e sull’altra aggravante contestata ed ha ridotto la pena muovendo da una pena base
di anni 4 e mesi 4 di reclusione e 20.000 € di multa, aumentandola ex art. 81 e, quindi,
ulteriormente abbattendola per il rito abbreviato.
Non si può ignorare, però, che, medio tempore, in base all’art. 2 D.L. 23.12.13, n. 146
conv. L. 21.2.14, n. 10, l’art. 73 comma. 5 c.p. non è più da considerare una circostanza
bensì una fattispecie autonoma di reato.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena visto che, nella specie essa è stata determinata partendo da un
prossimo al massimo che, se
ammontare (anni 4 e mesi 4 di reclusione e 20.000 C di multa)
confermato, merita un motivazione puntuale.
A tal fine, previo suo annullamento in parte qua, gli atti devono essere rimessi al
competente giudice di merito, vale a dire, altra sezione della Corte d’appello di Torino.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Torino.

Così deciso il 15 aprile 2014

2

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

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