Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23907 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23907 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
El Basraoui Abdellatif, nato in Marocco il 7.5.79
imputato art. 73 T.U. Stup.

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 21.2.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùiiiri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto un
annullamento con rinvio della sentenza Impugnata, limitatamente alla determinazione della
pena;;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente avverso la
sentenza con la quale era stato condannato – ritenuta l’attenuante di cui all’art. 73 comma 5 T.U. stup.
equivalente alla recidiva — alia pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per avere detenuto 3 grammi di
sostanza stupefacente di tipo hashish.

Data Udienza: 15/04/2014

2. Motivi del ricorso
Avverso tale decisione, il condannato ha, personalmente,
proposto ricorso lamentando la eccessività della pena in relazione alla esiguità della droga
posseduta ed invocando, perciò l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Motivi della decisione – Il provvedimento impugnato deve essere annullato nei
termini di seguito precisati.
Va premesso, infatti, che la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità
dell’impugnazione svolta dinanzi ad essa per mancanza dei requisiti previsti per quell’atto visto
che essa si risolveva nelia mera espressione della volontà di fare una “istanza di appello”.
In sé e per sé, perciò, la decisione impugnata è formalmente corretta ma, allo stato
non si può ignorare che, medio tempore, vi è stato l’intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli
artt. 4 bis e 4 vicies ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U.
stup.) con effetti di ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 T.U. stup. nella parte in
cui parificava il trattamento sanzionatcrb per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che quelle
c.d. pesanti) che, invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
E’ innegabile l’incidenza della nuova disciplina nel caso in esame sol che si consideri che
la pena è stata determinata in misura che, attualmente, è più vicina al massimo edittale.
Si impone, pertanto, una revisione della decisione impugnata limitatamente alla
determinazione della pena ed, a tal fine, previo suo annullamento in parte qua, gli atti devono
essere rimessi al competente giudice di merito, vale a dire, altra sezione della Corte d’appello
di Napoli.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss.

p.p.

Annulla la sentenza impugnata, i,mitatarriente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso il 15 aprile 2014
Il

dente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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