Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23906 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23906 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F1CARA VINCENZO N. IL 25/02/1969
avverso la sentenza n. 14163/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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La sentenza qui impugnata con il rimedio straordinario aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto Ficara avverso la decisione in data 15.10.2010, resa in sede di rinvio dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, con la quale era stato confermato il giudizio di colpevolezza del predetto in ordine all'omicidio pluriaggravato in persona di Vincenzo Barreca, fatto commesso il 09.03.2002, e così confermata anche la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo.In particolare, come è dato leggere nella sentenza 03.04.2012 di questa Corte, l'affermazione di responsabilità, rigettati i contrari motivi proposti, è stata fondata, in sintesi : a] sul riconoscimento del Ficara come autore della condotta omicidiaria (realizzata attraverso plurimi colpi di arma da fuoco) effettuato da Concetta Casuscelli, convivente della vittima, presente all'esterno del negozio di barbiere presso cui avvenne l'omicidio; b] dalle intercettazioni dei familiari del Barreca che dovevano far escludere, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che la predetta Casuscelli fosse stata etero diretta nelle sue dichiarazioni e nell'effettuato riconoscimento; c] dal rinvenimento, in un appartamento adiacente alla barbieria luogo del delitto, di impronte papillari del Ficara, tali da dimostrare la sua recente presenza, non diversamente spiegata dall'imputato, ritenuta significativa in funzione della progettazione dell'omicidio; d] dalla sussistenza di un effettivo ed adeguato movente, costituito dal rispetto che la vittima pretendeva in una zona di ormai affermato predominio dell'opposta fazione dei Latella-Ficara.3. Orbene, ciò posto, il ricorso straordinario, rievocato l'iter processuale, denuncia "evidenti errori percettivi sui punti salienti della decisione" che inficiano la sentenza della sezione quinta di questa Corte; in particolare si sostiene : a] affetta da errore percettivo è l'affermazione della sentenza secondo cui la tesi difensiva del pilotaggio della Casuscelli ad opera di Filippo Barreca (collaboratore di giustizia) sarebbe smentita dalla considerazione -espressa nello stesso ricorso veniva poi ritualmente depositato in questa Corte in data 15.11.2012 dai nominati dell'imputato- che la donna, pur dopo consultazioni con i familiari della vittima durate per giorni, aveva offerto una descrizione del killer diversa dai tratti somatici di esso Ficara, segno che non vi era una preconcetta volontà calunniatrice; in proposito rileva l'odierno ricorrente come la Casuscelli già nell'immediatezza avesse fornito descrizione dell'autore del fatto diversa rispetto alle fattezze di esso Ficara, non l'avesse riconosciuto in foto, sia di profilo che frontalmente, ed avesse invece riconosciuto in foto tale Giovani Scappatura, condannato all'ergastolo, all'epoca latitante, persona che aveva particolari motivi di rancore contro la vittima Barreca; rileva ancora il ricorrente come, allorché il 18 marzo la Casuscelli ebbe a riconoscere esso Ficara, la donna introdusse alcuni elementi di cui prima non aveva parlato, e cioè che lo sparatore aveva un "naso gibboso" ed aveva un'andatura (camminatura) strana, nonché sopraccigli folti; tali circostanze (il naso gibboso, l'invalidità nella deambulazione, conseguenza di un accidentale ferimento ad una gamba, nonché il tipo di sopraccigli) dovevano essere note a Filippo Barreca che ben conosceva esso Ficara; era dunque evidente -ma era pur tuttavia sfuggito alla Corte di cassazioneche tali caratteristiche, in particolare del naso gibboso e dell'andatura claudicante, erano state introdotte dalla Casuscelli solo dopo essersi consultata con Filippo Barreca, il che dava prova dell'avvenuto pilotaggio della donna nelle sue dichiarazioni accusatorie, e dunque della mancanza di genuinità nell'effettuato riconoscimento; b] peraltro era ancora sfuggito alla Corte che le ridette particolari caratteristiche somatiche non sussistevano, all'epoca del fatto, in capo ad esso ricorrente, posto che egli si era sottoposto circa venti giorni prima ad una rinoplastica che alterò il profilo del naso, circostanza non nota al collaboratore Filippo Barreca, ed era stato provato anche che non aveva difficoltà di deambulazione; l'errata percezione in fatto aveva così fatto negare la prova che la Casuscelli era stata in realtà pilotata dal Barreca che si era rifatto a sue conoscenze precedenti e non aggiornate, trasferendole poi alla suddetta teste; c] altro errore percettivo riguardava la non corretta valutazione delle intercettazioni, in particolare due telefonate del 16 marzo tra il collaboratore Barreca e suo nipote Santo, figlio della vittima, da cui si doveva ricavare la prova dell'accordo per indicare esso ricorrente quale autore del delitto, a conferma che la Casuscelli non era genuina; d] errata percezione delle dichiarazioni del perito dr. Strati secondo cui la modifica del naso del ricorrente, a seguito dell'intervento, recente all'epoca del fatto, era allora ben visibile.Considerato in diritto 1. Il ricorso straordinario, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con tutte le dovute conseguenze di legge.2. Alla valutazione, ai fini richiesti, della sopra esposta impugnazione -che si incentra su prospettati errori percettivi sui temi probatori già sviluppati nel ricorso 7 ordinario- occorre necessariamente premettere l'esposizione della giurisprudenza, ormai pacifica e consolidata sul punto, quale elaborata da questa Corte di legittimità.Orbene, deve essere rilevato come sia stato sempre ritenuto, con interpretazione che questo Collegio fa propria e condivide, che il perimetro del rimedio ex art. 625 bis Cod. proc. pen. non possa superare i confini concettuali dell'errore percettivo in senso proprio, essendo quindi estranea all'istituto la categoria del giudizio e quindi della valutazione dei dati di causa.- Non sono dunque deducibili con il ricorso straordinario prospettati errori di giudizio che pure si asseriscano consistere in una lettura distorta delle risultanze, atteso che tanto configurerebbe, in astratto, vizio di motivazione (illogica, contraddittoria, o per travisamento della prova) riconducibile alla categoria dell'impugnazione ordinaria, ma non alla sfera straordinaria dell'errore (che dev'essere di fatto e non di diritto). Vale in tal senso ricordare Cass. Pen. Sez. 2°, n. 23417 in data 23.05.2007, Rv. 237161, Previti, la cui massima recita : "Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie" (e così, conformi, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 2945 in data 25.11.2008, Rv. 242689, Caso; Cass. Pen. Sez. 6°, n. 27035 in data 19.02.2008, Rv. 240973, Di Bari; Cass. Pen. Sez. 3 0 , 35509 in data 21.06.2007, Rv. 237514, Fusi; ecc.). Ancor più esplicita è la massima espressa da Cass. Pen. Sez. 2°, n. 24169 in data 16.05.2003, Rv. 225454, Papalia : "E inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis Cod. proc. pen., con il quale si prospetti -sotto le apparenze di una censura rivolta avverso la sentenza della Corte di Cassazione- la critica per un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito, censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibile dalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, della sentenza di merito". Tanto sulla scia di Cass. Pen. Sez. U., n. 16103 in data 27.03.2002, Rv. 221280, Basile, che ha posto la fondamentale distinzione tra errore di fatto ed errore di diritto, principio poi ribadito, più di recente, anche da Cass. Pen. Sez. U., n. 37505 in data 14.07.2011, Rv. 250527, Corsini.3. Tale essendo il quadro giurisprudenziale di riferimento, è di tutta evidenza che il ricorso, nei termini proposti dal Ficara, si pone fuori dell'area di giuridica ammissibilità.- Esso, invero, involge i temi della controversa genuinità del riconoscimento operato dalla Casuscelli [v. sopra, sub ritenuto, §. 2.a], anche in relazione alle mutate caratteristiche somatiche di esso ricorrente [v. sopra, sub ritenuto, §. 2.b], delle intercettazioni [v. sopra, sub ritenuto, §. 2.c], ed infine degli esiti peritali [v. sopra, sub ritenuto, §. 2.d]. Si tratta di elementi, essi tutti, prettamente valutativi e, comunque, di dati di causa che sono stati già oggetto di 3 valutazione, in modo completo -e dunque senza che residui un'area di carenza motivazionale a sfondo percettivo-, da parte della sentenza di legittimità oggetto dell'impugnazione straordinaria.Sul primo dei detti temi, invero, la sentenza 03.04.2012 di questa Corte (Sez. 5°) ha dedicato l'intero paragrafo a.1) e, per quanto di interesse, i successivi, del Considerato in diritto, nei quali sono stati oggetto di valutazione gli elementi portati quali argomenti di censura dal ricorrente, enunciati al paragrafo 1.a) del Rilevato in fatto, a f. 3 della sentenza stessa. L'odierno ricorrente, nel suo atto di impugnazione straordinaria, replica gli stessi argomenti, esponendo, sul punto, aspetti -peraltro a contenuto decisamente valutativo- già oggetto di specifico giudizio da parte della sentenza oggi impugnata, quali la ritenuta difformità della prima descrizione fornita dalla Casuscelli, le caratteristiche somatiche dell'autore del fatto omicidiario (in specie il naso gibboso e la camminatura strana), le vicende dei riconoscimenti fotografici, la rinoplastica cui il Ficara si sarebbe sottoposto, tutti aspetti che trovano nella citata decisione della Sez. 5 0 di questa Corte ampia esposizione valutativa. E' del tutto evidente, quindi, che -non potendosi confondere, a questi fini, l'errore di fatto con il giudizio- l'anzidetta sentenza non è affetta da errore rilevante ex art. 625 bis Cod. proc. pen.Altrettanto è a dirsi in ordine al secondo dei temi coinvolti dal ricorso straordinario qui in esame, relativo alle (di nuovo ribadite) mutate caratteristiche somatiche di esso Ficara (rinoplastica), elemento di giudizio parimenti oggetto di specifica analisi da parte della decisione ora impugnata (nei luoghi già indicati); peraltro deve anche essere rimarcato come -e la considerazione vale anche per il precedente puntostante la rado decidendi (che espone le ampie considerazioni valutative per le quali i temi anzidetti -modalità dei riconoscimenti e caratteristiche somatiche delle persone coinvolte- non conducevano comunque a ritenere la Casuscelli pilotata dal Barreca), gli argomenti difensivi non possano rivestire la decisività loro attribuita dal ricorrente (per la non ammissibilità di quell'errore percettivo -che pur tale sia- che non assume carattere decisivo, in quanto non avrebbe cambiato l'esito della sentenza, v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 15422 in data 10.02.2010, Rv. 247236, Cillari; Cass. Pen. Sez. 4°, n. 6770 in data 17.01.2008, Rv. 239037, Romano; ecc.).Il tema della valutazione degli esiti peritali (dr. Strati), su cui in via generale va ribadito quanto sopra già esplicato, è sicuramente stato oggetto di espresso e completo esame da parte della Sez. 5° di questa Corte, la cui sentenza ne affronta gli aspetti (sostanzialmente gli stessi ora dedotti in via straordinaria) al paragrafo a.4) del considerato, ff. 6 e 7.- Non diverso il giudizio che qui deve darsi in ordine al tema delle intercettazioni, posto che il ricorso straordinario introduce -con palese inammissibilità- una proposta interpretativi diversa di dati già oggetto di valutazione, mentre ogni prospettato, eventuale, vizio motivazionale (che qui non può essere 4 vagliato), ricadendo nell'ambito della deducibilità ordinaria, resta estraneo -come da consolidata giurisprudenza già sopra citata- all'area dell'errore percettivo.4. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cpp.- Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 Cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente Il presente esito del ricorso del Ficara impone a suo carico anche la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, legittimamente intervenute, avendo esse interesse a contrastare la pretesa dell'istante, spese che si stima equo e congruo liquidare nei termini di cui al seguente dispositivo.P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma il 18 Aprile 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).-

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