Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23906 del 15/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23906 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Palma Pasquale, nato a Cetraro il 13.6.78
imputato art. 73 T.U. Stup.

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 13.3.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto un
annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della
pena;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata la
Corte d’appello, ritenuta la – già riconosciuta – attenuante di cui all’art. 73 comma 5 T.U. stup.
prevalente sulla recidiva, ha rideterminato in anni due, mesi 8 di reclusione e 4500 € di multa
la pena inflitta al ricorrente per avere detenuto, a fini di cessione, 5 bustine di marijuana, pari
a poco più di 3 grammi di principio attivo, nonché ed altre 11 dosi medie singole di hashish.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,
tramite difensore deducendo violazione di legge per carenza di motivazione sia in punto di

Data Udienza: 15/04/2014

responsabilità che di diniego delle attenuanti generiche ed ha concluso invocando
l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel merito, dovrebbe essere considerato
Motivi della decisione
3.
inammissibile per la sua assoluta genericità ed assertività.
Le vaghe doglianze difensive sono, infatti, smentite dalla constatazione che i giudici di
secondo grado hanno spiegato la loro decisione ricordando come l’imputato fosse stato
osservato dai carabinieri mentre era in corso una cessione di droga. L’illiceità della condotta è
ulteriormente testimoniata dal fatto che, all’arrivo degli agenti, i due potenziali acquirenti si
erano dati alla fuga ed il Palma era stato bloccato e trovato in possesso della droga oggetto
dell’imputazione. Tra l’altro, in sede di interrogatorio, egli aveva ammesso gli addebiti.
Vi è da dire, però, che la decisione impugnata presenta profili di censurabilità in punto
di pena alla luce delle recenti novelle.
In primo luogo, vi è stato l’intervento della Consulta ( n. 32/14) sugli artt. 4 bis e 4 vicies
ter della legge di conversione al D.L. 272/05 (che aveva innovato il testo del T.U. stup.) con effetti di
ricaduta, in particolare, sulla disciplina dell’art. 73 del citato T.U. nella parte in cui parificava il
trattamento sanzionatorio per tutti i tipi di droga (sia quelle c.d. leggere che quelle c.d. pesanti) che,
invece, erano differenziate prima della novella del 2005.
Come precisato dalla stessa Consulta, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni prima citate, riprende applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309/90 nel testo
anteriore alle modifiche (ad esso apportate dagli articoli dei quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
per eccesso di delega) e che, appunto, per le droghe “leggere” come nel caso in esame, prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite.
Successivamente, il legislatore (v. D.L. 23.12.13 n. 146, conv. L. 10/14) ha innovato l’art. 73
prevedendo il comma 5 come fattispecie autonoma e non più come circostanza attenuante
speciale (quale era stata considerata sino a quel momento).
E’ ben vero che, nella specie, i giudici, in un certo senso “anticipando” la riforma, hanno
tarato la pena all’interno dei parametri previsti di comma 5 – considerato, quindi, come
ma è pur vero che
fattispecie autonoma e non circostanza attenuanti (così come era all’epoca)
essi hanno preso le mosse da una pena base di 5 anni di reclusione, vale a dire, prossima al
massimo edittale, sia, se si considerano i parametri del comma 5 (attuale fattispecie autonoma),
sia, avendo presenti i parametri del comma 4 (antecedente alla modifica del 2006).
Gli effetti di ricaduta delle innovazioni, nel caso in esame, sono palesi e, ferma restando
la inammissibilità del ricorso nel merito, la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla determinazione della pena con rimessione degli atti ad altra sezione della
Corte d’appello di Napoli.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso il 15 aprile 2014
Il P

ente

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