Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23905 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 23905 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZORDAN GRAZIANO N. IL 27/02/1959
avverso l’ordinanza n. 29/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di VICENZA, del 30/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
tte/s e le co clusOni del PG Dott.

GiAcavlo RQCCHI;
39A t’W).-0\ J,

c-rrom

Uditi difen

Avv.;

\

Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Vicenza, in funzione di giudice
dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata dalla difesa di Zordan Graziano
di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in due sentenze di
condanna, rispettivamente per violazione dell’art. 10 bis D. L.vo 274 del 2000
(omesso versamento delle ritenute operate quale sostituto di imposta) e per
bancarotta semplice.
essere nell’ambito della medesima gestione imprenditoriale, non era rilevabile un
unico disegno criminoso per violazioni che hanno una diversa obiettività giuridica
e che potevano, al più, trovare nelle difficoltà economica dell’impresa un unico
movente.
2. Ricorre per cassazione Graziano Zordan, deducendo l’assenza o,
comunque, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Giudice si era limitato ad affermare l’assenza di un disegno criminoso
comune; quanto all’accenno alla diversa obiettività giuridica delle due violazioni,
essa non impediva il riconoscimento della continuazione e il provvedimento non
teneva conto che si era trattato pur sempre di reati che avevano offeso il
patrimonio dei creditori e dello Stato.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 81 cod. pen..
Il Giudice aveva fatto riferimento ad un movente comune alle due violazioni; in
realtà lo stato di insolvenza dell’imprenditore, che aveva determinato la
dichiarazione di fallimento, era già presente nel 2003 e si era manifestata con i
ritardi e le omissioni dei versamenti dei pagamenti I.N.P.S., I.V.A. e delle
ritenute fiscali. La condanna per bancarotta era giunta proprio perché
l’imprenditore non aveva chiesto in proprio il fallimento, aggravando il proprio
stato di dissesto; e il mancato pagamento dei debiti fiscali costituiva, appunto,
una condotta di aggravamento di tale stato.
La continuazione, secondo il ricorrente, risulta per tabulas e, comunque,
deve essere riconosciuta in applicazione del principio del favor rei.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

Il Giudice osservava che, nonostante le due violazioni fossero state poste in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione, è
fondato.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è sostanzialmente apparente,
limitandosi ad affermare il Giudice che, nei due reati giudicati nelle separate

L’analisi del Giudice avrebbe dovuto scendere nel concreto delle condotte
illecite contestate: in effetti, l’accertamento del requisito della unicità del disegno
criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice
di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non
sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 – dep.
28/12/2012, Pappalardo, Rv. 254006): ma, appunto, questa valutazione deve
essere realmente effettuata dal giudice del merito, che ne deve dare atto in
motivazione.

Nel caso di specie, l’ordinanza accenna ad un “unico movente”, costituito
dalle difficoltà economiche dell’impresa; ma, tenuto conto che la condanna per
bancarotta deriva dalla mancata richiesta di sentenza di fallimento in proprio,
pur in presenza di grave dissesto già nel 2003, e la condanna per il reato di cui
all’art. 10 bis D. L.vo 274 del 2000 consegue al mancato versamento delle
ritenute operate nel 2004 quale sostituto di imposta, il Giudice avrebbe dovuto
accertare se l’imprenditore, consapevole delle gravissime difficoltà in cui si
dibatteva la sua impresa e avendo deciso di non farla fallire, utilizzando per i
pagamenti più urgenti o, comunque, per la prosecuzione dell’attività, tutte le
somme che aveva a disposizione, avesse contestualmente deciso di non versare
le somme trattenute a titolo di ritenute fiscali, appunto per utilizzarle nella
prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

L’esistenza di un unico disegno criminoso tra le due fattispecie è, quindi,
astrattamente configurabile e dovrà essere approfondita in concreto dal Giudice
dell’esecuzione.

3

sentenze, non si ravvisa un unico disegno criminoso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per
nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Vicenza.

Così deciso il 18 aprile 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA