Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23903 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23903 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOELI SALVATORE N. IL 01/09/1966
avverso l’ordinanza n. 25/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/et i.ta le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/04/2013

RITENUTO IN PATII)

1. Il difensore di Salvatore Gioell ricorre contro l’ordinanza deliberata il 5
giugno 2012 dalla Corte di appello di Palermo in funzione di giudice
dell’esecuzione, che ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse del predetto
condannato di rideterminazione della pena inflitta allo stesso con sentenza di
quella stessa Corte in data 13 gennaio 2010, parzialmente annullata da questa
Suprema Corte (con sentenza n. 47655 del 12 ottobre 2011) relativamente ad

all’applicazione della recidiva reiterata nel concorso di altre aggravanti ad effetto
speciale, in quanto non conforme al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte
regolatrice (sentenza n. 20798 del 24/02/2011 – deo. 24/05/2011, RG. in proc.
Indelicato, Rv. 249664).
1.1 A sostegno dell’impugnazione in ricorso si deduce che illegittimamente il
giudice dell’esecuzione ha ritenuto che in favore del Gioeli non potesse operare
l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta dai coimputati, non essendo
ravvisabile, ad avviso di detto giudice, un’ipotesi di annullamento per motivi non
personali, in quanto la rilevata violazione di legge riguardava «l’applicazione
dell’aumento di pena a ciascun imputato per una circostanza aggravante, la
recidiva, che si riferisce alla persona del colpevole e che pertanto ha natura
soggettiva».
1.2 Al riguardo da parte del ricorrente si obietta che il giudicate non ha
adeguatamente considerato che il motivo di annullamento ha riguardato, in
realtà, «le modalità di determinazione della pena e non l’applicabilità o meno
della recidiva, sicché il motivo di annullamento non poteva ritenersi personale,
facendo rilevare, al riguardo, come la stessa sentenza di annullamento deliberata
da questa Corte abbia «espressamente esteso il principio di diritto dalla stessa
enunciato anche ai ricorrenti che non avevano impugnato la sentenza di appello
In ordine alla pena Inflitta per la recidiva».

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita accoglImento.
Una volta accertato in punto di fatto che effettivamente l’iter processuale
corrisponde a quanto illustrato nel ricorso, nel senso che l’annullamento della
sentenza di condanna della Corte territoriale emessa nel confronti del Gioeli e di
altri imputati ha riguardato non già l’applicabilità della recidiva ma le modalità di
determinazione pena con riferimento all’applicazione della recidiva reiterata nel
concorso di altre aggravanti ad effetto speciale, ne discende la fondatezza della
domanda.

altri coimputati del Gioeili, in punto di determinazione pena con riferimento

Infatti, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore Generale
presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, l’orientamento di questa Corte,
che il collegio ritiene di condividere anche nel caso di specie, è nel senso che sia
consentito l’intervento del giudice dell’esecuzione sul titolo esecutivo finalizzato a
rideterminare la pena in caso di effetto estensivo della più favorevole decisione,
e ciò al fine di evitare contrasti di giudicati e di assicurare la par candido degli
Imputati che si trovino in situazioni identiche.
In tal senso, si veda Sez. U, sentenza n. 30347 del 12/07/2007 – dep.

dell’impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione
non esclusivamente personale ….. «giova agli altri imputati che non hanno
proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o
che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al
ricorso hanno successivamente rinunciato».

2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per
nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo.

P4. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello
di Palermo.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2013.

26/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236756, secondo cui l’effetto estensivo

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