Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23901 del 08/04/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 23901 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GIARRANA Antonino, nato ad Agrigento il 20/10/1982,

avverso l’ordinanza in data 26 aprile 2012 del Tribunale del riesame di Catania
nel proc. n. 550/2012.
Letti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del
sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del
ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avvocato Stefano Argento, il quale ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., con
ordinanza deliberata il 26 aprile 2012, ha confermato l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa il 21 marzo 2012 dal Giudice per le indagini

Data Udienza: 08/04/2013

preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Giarrana Antonino con
riguardo al delitto di partecipazione ad una associazione per delinquere
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, diretta da Trigona Gaspare
Gaetano e Bonanzinga Santo (capo A), in Catania, dal marzo al luglio 2009; e di
concorso nei reati di spaccio di sostanze stupefacenti (capi C e C3), commessi in
Catania, Giardini Naxos, Licata ed altri luoghi, tra il marzo e il luglio del 2009 e il
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni preliminari sollevate
dal ricorrente.
Con riguardo alla nullità dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva
perché priva di data, ha rilevato, in applicazione dell’art. 111, comma 2, cod.
proc. pen., che essa era desumibile con certezza dall’indicazione, come da
timbro di cancelleria apposto in calce al provvedimento, del 21 marzo 2012 quale
data di trasmissione dell’ordinanza al pubblico ministero per l’esecuzione, e
dall’attestazione della cancelleria del giudice per le indagini preliminari circa la
coincidenza della data suddetta con quella del deposito del provvedimento
applicativo della misura della custodia cautelare in carcere.
Con riguardo alla nullità dell’ordinanza genetica per mancanza, nella copia
consegnata all’indagato, della pagina 183, ha osservato che la stessa non
conteneva alcuna informazione rilevante concernente il ricorrente.
Nel merito, la partecipazione del Giarrana all’associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti di vario tipo, previa diffusa esposizione dei gravi
Indizi della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del fatto associativo, è
stata affermata sulla base dei seguenti indizi, apprezzati come gravi:
a) esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite il 29 aprile
2009, rispettivamente, sull’utenza intestata al Trigona e sull’autovettura BMW
nella sua disponibilità, da cui emergeva la cessione di un chilogramma di “erba”
dal Trigona al Giarrana, prelevata dall’appartamento in via Metastasio di Catania
nella disponibilità del primo, come confermato anche da una successiva
Intercettazione del 5/05/2009 a bordo della suddetta autovettura, nella quale il
Trigona, parlando con il Bonanzinga, faceva riferimento alla marijuana custodita
nel detto appartamento e da lui ceduta qualche giorno prima a “Nino”,
identificato nel Giarrana; tale episodio, oltre a riferire all’indagato la probabile
consumazione del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,
provvisoriamente contestato al capo C3) come commesso proprio il 29 aprile
2009, era sintomatico, secondo i giudici della misura cautelare, dell’inserimento
del Glarrana nel sodalizio criminale;
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29 aprile 2009.

b) contenuti di altre conversazioni da cui risultava l’affIllazione del Glarrana:
episodio del 7/05/2009 (cessione di 4 kg di marijuana dal Trigona al Giarrana),
per il quale l’indagato fu arrestato in flagranza e patteggiò la pena di anni tre e
mesi due di reclusione, anch’esso sintomatico dell’appartenenza all’associazione
criminale e del rilevante ruolo nel narcotraffico organizzato esercitato dallo
stesso Giarrana;
Incontri tra il Giarrana, il Trigona e Sammartino Salvatore Carlo, altro presunto
appartenente al sodalizio, come da intercettazioni del 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17 e
24 aprile 2009, in linguaggio chiaramente allusivo allo spaccio di droga nelle
discoteche di Catania e in Ravanusa, luogo di provenienza del Giarrana, e,
perciò, indicativi della stabilità dell’inserimento dell’indagato nell’associazione per

il suo impegno continuativo nell’attività di spaccio, donde la ritenuta gravità
indiziaria anche con riguardo al delitto di cui al capo C) (traffico continuato di
sostanze stupefacenti);
Quanto alle esigenze cautelari esse sono state ravvisate in quelle di speciale
prevenzione, in considerazione del contesto associativo di impegno criminale,
della reiterazione e gravità della condotta illecita, della professionalità dimostrata
nella consumazione dei reati desumibile dai consistenti quantitativi trattati e
acquistati, in almeno due occasioni, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro (il
29/4 e il 7/5 del 2009), elementi tutti inducenti a ritenere adeguata la sola
misura della custodia in carcere, peraltro sicuramente proporzionata alle elevate
pene irrogabili per i fatti ipotizzati non suscettibili del beneficio della sospensione
condizionale.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Giarrana tramite il difensore, avvocato Stefano Argento, il quale deduce cinque
motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità, riproponendo le eccezioni sollevate in sede di riesame in tema di omessa
indicazione della data dell’ordinanza genetica e di mancanza della pagina 183 di
essa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di prove decisive e la manifesta

illogicità della motivazione con riguardo ai ritenuti gravi indizi di sua
partecipazione all’associazione di cui al capo A), avendo avuto contatti solo con il
Trigona e non risultando coinvolto stabilmente nello spaccio della droga.
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c) numerosi altri contatti registrati, nel corso delle indagini, e accertati

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine al
reato di cui al capo C): la sua attività criminale si sarebbe comunque arrestata il
7/05/2009, allorché fu arrestato in flagranza di illecita detenzione di 4 kg di
marijuana, mentre la contestazione del reato continuato ascritto al capo C)
arriva fino al mese di luglio dello stesso anno.

d) ed e), cod. proc. pan., la mancata assunzione di prove decisive e la manifesta
Illogicità della motivazione con riguardo ai ritenuti gravi indizi di commissione del
reato di cui al capo C3), non essendo emersa l’effettiva consegna, il 29 aprile
2009, di un chilogrammo di marjuana dal Trigona al Giarrana, limitandosi il
primo a parlarne.
2.5. Con Il quinto motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione con
riguardo agli elementi, anche documentali, prodotti a sostegno dell’assenza di
esigenze cautelari, essendo rimasto ininterrottamente detenuto, prima in carcere
e poi a domicilio, dal 7 maggio 2009 alla data di applicazione dell’attuale misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità del suo contenuto.
Il Tribunale, invero, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni delle regole della logica e del diritto, ha rappresentato che, pur
essendo l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, applicativa della
misura della custodia cautelare in carcere, priva della data, quest’ultima era
desumibile dalla data di trasmissione del provvedimento al pubblico ministero
per l’esecuzione, il 21 marzo 2012, annotata dalla cancelleria sull’originale
dell’atto, coincidente con la data di deposito della medesima ordinanza, giusta
attestazione della medesima cancelleria, sicché, a norma dell’art. 111, comma 2,
cod. proc. pen., era possibile stabilire con certezza la data del titolo custodiale,
e, conseguentemente, esso non era nullo ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett.
e), cod. proc. pen.
Tali puntuali argomentazioni del Tribunale non risultano oggetto di alcuna
critica da parte del ricorrente, donde la già rilevata genericità del motivo in
esame; parimenti generica è la riproposta censura della mancanza della pagina
183 nell’ordinanza genetica notificata all’indagato, avendo il Tribunale spiegato
che essa non conteneva alcun dato di rilievo per la posizione del ricorrente.
1.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso coi quali si denuncia la
manifesta illogicità della motivazione e la mancata assunzione di prove decisive
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2.4. Con il quarto motivo Il ricorrente denuncia, ex art. 606, comma 1, lett.

con riguardo alle imputazioni provvisorie di cui ai capi C), C3) e A), in tema,
rispettivamente, di illecito traffico continuato di sostanze stupefacenti, di illecita
detenzione di un chilogrammo di marijuana il 29/04/2009 e di partecipazione ad
associazione finalizzata al narcotraffico, propongono, in realtà, censure di merito
inammissibili in questa sede, con improprio richiamo a prove decisive non
assunte, incompatibili con la fase cautelare nella quale non si assumono le
L’indicazione della data di cessazione del reato continuato nel luglio 2009,
pur risultando il Giarrana arrestato nel maggio dello stesso anno e rimasto da
allora detenuto, si riferisce a tutti gli indagati del medesimo delitto continuato e
non esclude una più limitata definizione temporale del fatto nei riguardi del
Giarrana; essa non costituisce, pertanto, elemento di per sé idoneo ad escludere
I ritenuti gravi indizi di colpevolezza, che, nell’ordinanza impugnata, sono fondati
sui contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali e su servizi di
osservazione e controllo del territorio.
Va aggiunto che non è palesemente illogica né contraddittoria la deduzione
dell’inserimento del Giarrana nell’associazione finalizzata al narcotraffico, che il
Tribunale trae dai contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dagli
assidui contatti dell’indagato con i ritenuti membri del sodalizio, e dalla sua
diretta partecipazione a due acquisti di consistenti quantitativi di marijuana,
destinata allo spaccio nelle piazze rifornite dalla medesima associazione.
I motivi suddetti sono, dunque, inammissibili.
1.3. Il quinto motivo, in tema di omessa motivazione sull’esistenza e grado
delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza a soddisfarle della sola custodia
cautelare in carcere, è invece fondato.
Il Tribunale del riesame trascura di considerare che il Giarrana, arrestato in
flagranza di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il 7 maggio 2009, è
rimasto detenuto da quella data senza soluzione di continuità, prima in carcere e
quindi agli arresti domiciliari, proseguiti come detenzione domiciliare dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, tenendo un comportamento
esente da rilievi e ritenuto meritevole del beneficio della liberazione anticipata
oltre che di permessi premio, come da documentazione prodotta dal difensore,
della quale il Tribunale non ha fatto alcun conto nell’apprezzamento compiuto nel
2012, a distanza di tre anni dall’Inizio della detenzione per altra causa, delle
esigenze cautelari relative ai fatti oggetto del presente procedimento e
dell’adeguatezza a soddisfarle della sola custodia cautelare in carcere.
In particolare, nel ventaglio delle misure coercitive applicabili, il giudice del
riesame avrebbe dovuto specificamente giustificare le ragioni della scelta di
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prove; I medesimi motivi sono, comunque, manifestamente infondati.

2

Trasmessa copia ex art. 23
9_5 n. 332
n.
13
al.
3
r,r.; Z0
Roma, N

quella più afflittiva, espressamente individuata dal legislatore come cautela
estrema che “può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti
inadeguata” (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), uniformandosi al criterio del
“minore

sacrificio

necessario”, indicato dalla Corte costituzionale anche In recenti

decisioni, pur inerenti al fatto associativo finalizzato al narcotraffico qui
contestato, nel senso che la compressione della libertà personale deve essere

del caso concreto, secondo il modello della “pluralità graduata” e predisponendo
una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla
libertà personale (c.f.r. Corte cost., sentenze n. 57 del 2013, n. 331 del 2011, n.
231 del 2011, n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010).

2. In accoglimento, dunque, dell’ultima censura l’ordinanza impugnata deve
essere annullata, con rinvio per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di Catania,
Il quale osserverà l’obbligo motivazionale in materia di esigenze e misura
cautelare più adeguata, come richiamato in questa sentenza; nel resto, invece, il
ricorso deve essere respinto.
La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario in cui è ristretto il ricorrente, ai sensi dell’art. 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att.

cod. proc. pen.

Così deciso, in Roma, il 8 aprile 2013.

contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari

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