Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2389 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2389 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PACE SABINO N. IL 04/02/1984
avverso la sentenza n. 3322/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del
G.u.p. del Tribunale di Bari del 13.7.2010 appellata da Sabino Pace, imputato dei reati di violenza
privata (capo A), minaccia (capo B) e minaccia a pubblico ufficiale (capo C), ha qualificato come
tentata violenza privata il reato di cui al capo A) e conseguentemente ha rideterminato la pena in

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo l’erronea applicazione
della legge penale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo dedotto è inammissibile.
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto
rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità dell’imputato.
Nella specie, la Corte d’appello ha motivato le ragioni per cui ha ritenuto di non concedere le
attenuanti generiche, basando la sua decisione sull’esistenza di una precedente condanna nel
quinquennio e sul comportamento processuale dell’imputato, sicché in questa sede non vi è spazio
per sindacare tale valutazione di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

complessivi dieci mesi di reclusione.

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