Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23888 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23888 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIKOLIC NENAD ALIAS N. IL 05/06/1983
avverso l’ordinanza n. 395/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUTIANO CASUCCI;
lettehriclite le conclusioni del PG Dott. thAvIZA
CM.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/05/2014

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 29 ottobre 2013, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato
inammissibile per tardività l’ istanza di restituzione nel termine per proporre appello
contro la sentenza del Tribunale in sede, sezione distaccata di Senigallia con la
quale Nicolic Nenad era stato dichiarato colpevole dei delitti di ricettazione e
falsificazione di documento di identificazione ed era stato condannato alla pena di
due anni un mese di reclusione e seicento euro di multa.

decisione di condanna in data 23 aprile 2013, allorché gli era stato notificato l’
ordine di esecuzione della sentenza.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per inosservanza dell’ art. 175 cod.
proc. pen. perché l’ ordine di esecuzione è privo degli elementi idonei a consentire l’
effettiva conoscenza del provvedimento non contenendo gli elementi informativi
sufficienti a tale scopo, conoscenza che ha ottenuto solo dopo che, tramite il
difensore nominato (stante la privazione della libertà in cui si trovava) aveva
ottenuto copia degli atti cioè in data 23 aprile 2013, dalla quale quindi poteva
decorrere il termine di trenta giorni per proporre l’ istanza di restituzione nel
termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ribadito che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione
avverso una sentenza contumaciale di condanna, é tardiva l’istanza presentata da
condannato straniero oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordine di
esecuzione e del conseguente ingresso in carcere, considerato che, a norma
dell’art. 94, comma primo bis, D.Lgs. n. 271 del 1989, il direttore o l’operatore
penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l’ausilio di un interprete, che
l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la
carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti (ex plurimis Cass. Sez.
1, 10.11.2006 n. 40323).
L’ attività di acquisizione delle copie del procedimento non è infatti necessaria ai fini
della proposizione dell’ istanza ex art. 175 cod. proc. pen., sicché non è conferente
il richiamo alla notifica dell’ estratto contumaciale della sentenza, notifica quest’
ultima (e solo essa) dalla quale decorrono i termini per proporre l’ impugnazione.
L’ ordine di esecuzione della carcerazione contiene, sia pure in maniera sintetica,
tutti di dati identificativi della sentenza di condanna (autorità che l’ ha pronunciata,
estremi del provvedimento, titoli dei reati e data di consumazione degli stessi,

La Corte territoriale ha osservato che il ricorrente aveva avuto conoscenza della

entità della pena inflitta, attestazione delle vane ricerche dell’ imputato
condannato).
Tali elementi sono idonei a rendere consapevole il condannato dell’ esistenza della
pronuncia a suo carico.
In tal modo egli è stato posto in condizione di valutare se del relativo procedimento
ha avuto mai conoscenza.
Tale possibilità di immediata valutazione è il presupposto che consente di proporre

Il ricorrente confonde la piena conoscenza degli atti, utile e necessaria per proporre
appello, con la semplice conoscenza dell’ esistenza del provvedimento (e quindi del
presupposto procedimento) sufficiente per proporre istanza di restituzione nel
termine per impugnare.
Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

tempestivamente istanza di restituzione nel termine per impugnare.

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