Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23886 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23886 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 28/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTABBELLA S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIB. LIBERTA’ di SAVONA, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIAI=LCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. i41~ 6-1
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< teCtO )440- \"4414fr Udit i difensor Avv.;/ -44mt SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza in data 15 luglio 2013, il Tribunale di Savona, in funzione di giudice per il riesame, ha dichiarato inammissibile l' istanza di riesame proposta il 21.6.2013 dal difensore della società COSTABELLA srl perché proposta tardivamente in violazione dei termini stabiliti dal!' art. 324 cod. proc. pen. perché il sequestro era stato eseguito nel giugno 2012 e di esso il legale rappresentante aveva avuto conoscenza quantomeno in data antecedente al 5.7.2012 per come Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il legale rappresentante della società COSTABELLA srl, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. perché: la notifica a Teresa Berto muove dal presupposto, non dimostrato, che la stessa avrebbe provveduto a darne notizia al legale rappresentante della società e non tiene conto del fatto che si assume essere la signora soggetto incapace; l' attività di ricerca della polizia giudiziaria presso la sede operativa di Alassio ha consentito di accertare solo che il legale rappresentante della società si trovava in quel momento in Francia; la trascrizione del sequestro nei registri immobiliari non ha consentito di verificare l' avvenuta conoscenza da parte dell' interessato, il quale si è invece preoccupato di dimostrare il contrario. MOTIVI DELLA DECISIONE Il termine perentorio di dieci giorni per proporre istanza di riesame decorre dalla data di esecuzione del sequestro ovvero dalla diversa data in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' avvenuto sequestro. La notifica del provvedimento è infatti necessaria solo nel caso in cui il sequestro sia stato eseguito ad iniziativa della polizia giudiziari(sequestro che solo in questo caso richiede la pronuncia di provvedimento di convalida da notificare ali' interessato. Il dettato normativo dell' art. 324 c. 1 cod. proc. pen. individua infatti come momento della decorrenza quello dell' esecuzione (cfr. Cass. Sez. 6, 19.7.2011 n. 35620; Cass. Sez. 3, 25.1.2012 n. 8023). Nel caso in esame risulta, per come rammentato nel provvedimento impugnato, che il sequestro è stato eseguito con la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari territorialmente competenti e che di tanto è stata data formale informazione, attraverso la notifica del provvedimento, a Berto Teresa, persona che I' amministratore della società ha indicato essere l' effettiva responsabile della società ricorrente. L' ordinanza impugnata ha poi elencato le ulteriori attività di comunicazione poste in essere tramite la Guardia di Finanza. + risultante dall' annotazione della Guardia di Finanza in pari data. Non va infine trascurato che l' istanza di riesame non è l' unico rimedio che l' ordinamento appronta a favore del soggetto che ha subito il sequestro preventivo, potendo in ogni momento essere proposta istanza di revoca del sequestro stesso. Il ricorso è infondato e deve in conseguenza essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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