Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23884 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23884 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

Data Udienza: 27/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GERVASIO DOMENICO N. IL 30/06/1949
avverso l’ordinanza n. 7409/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
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Con ordinanza del 15 ottobre 2013, il Tribunale di Napoli ha respinto la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di GERVASIO Domenico avverso
l’ordinanza emessa il 6 novembre 2013 dal locale Giudice er le indagini preliminari
con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia
cautelare in carcere quale indagato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen, per aver
partecipato ad una associazione armata di stampo camorristico diretta da Amoroso
Vincenzo, Aversano Giovanni e Chiacchio Raffaele operante in Grumo Nevano e
zone limitrofe fino al 2010 e del delitto di favoreggiamento aggravato a norma
dell’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 di Paciolla Antonio, responsabile di omicidio ai
danni di Buonomo Angelo. In particolare, i giudici del riesame rievocavano i plurimi
elementi dai quali era desumibile la sussistenza del contestato sodalizio camorristico
— in sé neppure seriamente contestata dal ricorrente – nonché gli elementi specifici,
desunti, in particolare, dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori Masella
Giannantonio, Aversano Aniello e Russo Domenico, che ne avevano tratteggiato il
ruolo di soggetto deputato a seguire il settore delle estorsioni, assieme al parente
Chiacchio Raffaele, nonché a intrattenere relazioni diplomatiche con gli altri clan
camorristici. Venivano valorizzate anche “voci esterne” al clan di riferimento, le
dichiarazioni di tale Salma Andrea in merito alla vocazione dell’indagato nel settore
delle estorsioni, le risultanze di talune intercettazioni, il coinvolgimento nell’omicidio
di tale Spenuso Gabriele, collegato a quello del padre di Raffaele Chiacchio, nonchè
altri significativi spunti desumibili da conversazioni intercettate. A proposito della
condotta favoreggiatrice nei confronti di Paciolla Antonio sono rievocate le
dichiarazioni di Masella Giannantonio e quelle di Silvestre Antonio,sottolineandosi la
verifica di attendibilità dei dichiaranti e la circostanza che il favoreggiamento si
iscriveva proprio in quella attività di contatti e relazioni con altri clan alla quale
l’indagato era, a detta di molti collaboratori, preposto.
Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale deduce che le dichiarazioni
dei collaboratori sarebbero vaghe e prive di riscontri esterni, non valendo a tal fine le
circostanze evocate nella ordinanza, come le dichiarazioni di Salma Andrea o la
intercettazione nella quale il fratello dell’indagato ne vanta le qualità come
“specchietto:” espressione, quest’ultima, che farebbe riferimento alla abilità
dell’indagato di svolgere funzioni di segnalatore di vittime di agguati omicidiari.
Ugualmente neutra si rivelerebbe anche la intercettazione ambientale nella quale
viene espressa l’esigenza di cautela per non essere imputati di associazione e perdere
la libertà, non essendo certa la identità dell’interlocutore né la stessa sicura riferibilità
all’indagato della intercettazione in questione. Carenti sarebbero poi anche gli
elementi evocati a sostegno della imputazione di favoreggiamento e si contesta,
infine, la sussistenza della aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991.
Il ricorso è palesemente inammissibile. Le censure del ricorrente, infatti, si
limitano — quanto al reato associativo — ad una sterile ed assertiva contestazione degli
1

OSSERVA

/

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda
a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014
Il Con

ere estensore

elementi di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, senza tener conto, da un lato,
del vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca cui quelle dichiarazioni sono state
sottoposte da parte dei giudici del merito, in rapporto, anche, a diverse vicende atte a
delineare la struttura e la operatività del sodalizio criminoso, nonché — soprattutto —
dal fatto che quelle convergenti e plurime fonti di accusa hanno rinvenuto puntuali e
incontestabili elementi di verifica estrinseca dalle altre dichiarazioni raccolte sul
conto dell’indagato e dalle altrettanto univoche emergenze scaturite dalle eloquenti
intercettazioni evocate nel provvedimento impugnato. Altrettanto è a dirsi anche per
la vicenda relativa al favoreggiamento personale di Paciolla Antonio, per il quale gli
elementi di prova — di carattere dichiarativo e logico – sono stati attentamente
enucleati da parte dei giudici a quibus, non senza sottolineare come quella attività,
da un lato, fosse intimamente coesa rispetto al ruolo ricoperto in seno alla
associazione, ma come anzi stesse a denotare proprio quella funzione di “cerniera”
diplomatica rispetto agli altri sodalizi camorristici che ha caratterizzato la stabile
“intraneità” dell’indagato nella associazione di riferimento. Scontata è dunque la
sussistenza della contestata aggravante di cui all’art. 7 del d.l. n. 152 del 1991.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

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