Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23883 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23883 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORTESE LUIGI N. IL 01/10/1987
avverso l’ordinanza n. 9644/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
27/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
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Data Udienza: 27/05/2014

Con ordinanza del 27 dicembre 2013, il Tribunale di Napoli ha respinto la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di CORTESE Luigi avverso la ordinanza
emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quale indagato di tentata truffa
aggravata nei confronti di Ponticelli Giovanni e truffa aggravata nei confronti di
Visone Maria.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato il quale lamenta vizio
di motivazione in quanto dalla attività di indagine svolta e compendiata in atti che
vengono diffusamente rievocati, emergerebbero circostanze di fatto che
legittimerebbero una ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di contestazione
rispetto a quella recepita dai giudici del riesame e frutto di travisamento. Lo stesso
ordine di rilievi minerebbe la ricostruzione operata in riferimento anche all’episodio
commesso in danno della Visone, lamentando il mancato espletamento di una
formale ricognizione ed il travisamento del presunto riconoscimento fotografico che
non avrebbe avuto esito positivo “senza ombra di dubbio”
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a
prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità in ordine ad
entrambi gli episodi contestati sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di
fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni fondate su singoli “frammenti”
di atti e dichiarazioni. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente
evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato impugnatorio
appare essere sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del
compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal
giudice del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente
corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le
proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al
perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014
Il Cons

residente

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