Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23880 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23880 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 27/05/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Iori Mara, nata il 26.3.1944, parte offesa nel
procedimento nei confronti di Iori Silvana, nata il 1.9.1947 avverso
l’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 12.11.2013. Sentita la relazione
della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del
sostituto procuratore generale Aldo Policastro sull’inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il GIP del Tribunale di Napoli, all’esito
dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., ha accolto la
richiesta di archiviazione proposta dal PM del procedimento n. 28010/13 RGIP.
Ricorre la persona offesa contestando sotto più profili un vizio di motivazione
oltre a violazione di legge in relazione all’art. 646 c.p. (per non avere ritenuto
integrate in tale ipotesi delittuosa nel caso di specie).
Il ricorso è manifestamente infondato. E’ noto, infatti, alla stregua del
costante orientamento di questa Corte, fondato sull’art. 409, comma 6, cod.
proc. pen., che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per

1

violazione delle norme sul contraddittorio, il che non è nel caso di specie.
(Cass. Sez 1, 7.2.2006, P.O. in proc. Laurino ed altri, 233582).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM

spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 27.5.2014

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

N ulty-,,

Il Presidente
lian C succi

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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