Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23880 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23880 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARDI RIDHA N. IL 17/11/1978
avverso la sentenza n. 1357/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IIk.
che ha concluso per ,(2

.2 A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/04/2013

1. Abi Ridha propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Genova, riducendo la pena inflitta, ha
parzialmente riformato quella del gip del medesimo tribunale emessa in data 3
marzo 2009 con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo
73 d.p.r. 309/90.
In via preliminare la corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta
dell’imputato di reiterare prima della celebrazione del giudizio abbreviato la
richiesta di patteggiamento rigettata in precedenza dal giudice delle indagini
preliminari sul rilievo della inadeguatezza della pena concordata dalle parti a
seguito di notifica del decreto di giudizio immediato.
2. Il ricorrente si duole in questa sede della violazione dell’articolo 448 del
codice di procedura penale in relazione alla decisione della corte di merito di
respingere la nuova richiesta di patteggiamento formulata nei medesimi
termini prospettati al GIP.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Come evidenziato in premessa, la corte di appello ha rigettato la richiesta del
ricorrente rilevando che la stessa era stata già respinta dal gip perché ritenuta
inadeguata.
Ciò posto, si deve rilevare che questa Corte ha già puntualizzato che la
richiesta di patteggiamento, che l’imputato prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere
identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal
giudice. (Sez. 3, Sentenza n. 28641 del 28/05/2009 Rv. 244581) e che la
richiesta di patteggiamento, già respinta dal giudice del dibattimento che abbia
conseguentemente dichiarato la propria incompatibilità, non può essere
rinnovata davanti ad altro giudice. (Sez. 1, Sentenza n. 16889 del 22/04/2010
Rv. 247554).
E’ alle motivazioni di entrambe le decisioni indicate, integralmente condivise
dal Collegio, che occorre richiamarsi per dimostrare le ragioni dell’infondatezza
della doglianza del ricorrente.
Si è posto in evidenza, infatti, in tali decisioni, che il termine “rinnovare” di cui
all’art. 448 c.p.p. non richiede affatto che la nuova richiesta sia formulata in
termini identici a quella precedente, non potendo essere ritenuto sinonimo di
quello “riproporre”, ad esempio usato dal Legislatore nell’art. 438 c.p.p.,
comma 6 in tema di riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato, che
presuppone una perfetta coincidenza della nuova attività con quella
precedente, evoca il significato di una “nuova domanda”.
Si è rilevato inoltre che dopo la sentenza dela Corte Costituzionale n. 186 del
1992, che aveva comportato l’incompatibilità al giudizio del giudice del
dibattimento che aveva respinto la richiesta di patteggiamento, il problema
relativo alla possibilità, per le parti, di reiterare indefinitamente la medesima
richiesta di “patteggiamento” o richiesta sostanzialmente analoga, così

Ritenuto in fatto

provocando uno stallo processuale era stato già definito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 439 del 1993, escludendo tale possibilità (v.
pure ord. n. 199 del 1995 e n. 231 del 1997)e si sono richiamate in proposito
le indicazioni provenienti dai lavori preparatori della L. n. 479 del 1999 sul
problema.
Di conseguenza appare ineccepibile la decisione dei giudici di appello.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26.4.2013

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