Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23879 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23879 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Horvath Renata, nata il 30.4.1965 avverso la sentenza
del GIP del Tribunale di Treviso del 10.12.2013. Sentita la relazione della
causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale Luigi Riello sull’inammissibilità del ricorso
OSSERVA
Horvath Renata ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe commesso
violazione di legge e vizio di motivazione per non aver prosciolto l’imputata.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato. Questa
Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su
richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di
controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal

Data Udienza: 27/05/2014

testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di
non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99,
Bonacchi ed altro, 215071).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 27.5.2014

al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

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