Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23878 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23878 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMEIDI RIADH N. IL 26/03/1978
PENNUCCI FERNANDA N. IL 12/08/1974
SHABA AVNI N. IL 29/04/1979
avverso la sentenza n. 2159/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Data Udienza: 26/04/2013

1. Il gip del tribunale di Firenze in data 17 dicembre 2010 ha condannato
Pennucci Fernanda per i reati ascrittile ai capi 33 e 34 della rubrica, riuniti per
la continuazione, aventi ad oggetto rispettivamente il reato di cui agli articoli
81 capoverso 73 d.p.r. 309/90 per la cessione di eroina nel mese di ottobre
2008 in più occasioni a titolo oneroso a Sedoni Alvaro ed 81 capoverso, 110
codice penale 73 d.p.r. 309/90 per il concorso con Ameidi Riadh nella cessione
in più occasioni fino al luglio 2009 di eroina a Ippedico Michele. Ha assolto,
invece, la medesima imputata dalla contestazione di cui al capo 21 della
rubrica, concernente gli articoli 81 capoverso 73 d.p.r. 309/90 per la cessione
in più occasioni nel corso del 2009 a Alessi Ferdinando di eroina, ritenendo
inutilizzabili le dichiarazioni di quest’ultimo.
Il gip riteneva, infatti, di dover prescindere dalle dichiarazioni rese da
quest’ultimo e da Quagliarini Graziano in quanto, dalla nota del 24 luglio 2009
redatta dalla pg, emergeva che le stesse erano state rese nonostante
l’esistenza di indizi univoci e concordanti a carico di entrambi circa la loro
partecipazione all’associazione per delinquere contestata nel medesimo
procedimento a carico di altri imputati, avendo essi svolto i ruoli di autisti e di
vedetta nell’ambito di singoli episodi contestati.
Ha condannato altresì Ameidi Riadh per il reato di cui al capo 34 e Shaba Avni
per i reati di cui ai capi 8, 9, 18 e 26, previa riunione per la continuazione,
ritenuta l’attenuante dell’articolo 73 comma 5 prevalente sulla recidiva, in
relazione a cessioni di eroina effettuate nel 2008 e 2009 a Riccio Vincenzo,
Panteri Franco, Liuni Emanuele, Abbruscato Giuseppe e lo ha assolto, invece,
dal capo 20 concernente la cessione a Talbi Faical di un chilogrammo di eroina.
2. La corte di appello di Firenze, decidendo sull’impugnazione del procuratore
della Repubblica e degli imputati, riformava parzialmente la sentenza di primo
grado dichiarando Shaba Avni e Pennucci Fernanda colpevoli rispettivamente
dei reati di cui ai capi 20 e 21 della rubrica e rideterminava per entrambi la
pena in aumento.
2.1 In motivazione i giudici di appello ritenevano anzitutto di dover rivalutare
la scelta operata dal gip in ordine alla dichiarata inutilizzabilità delle
dichiarazioni rese da Alessi Ferdinando e da Quagliarini Graziano in qualità di
persone informate sui fatti. Al riguardo, dopo avere premesso che le telefonate
presentavano un contenuto del tutto generico, ritenevano di non poter
annettere alcun significato al fatto che essi venivano citati nel corso delle
intercettazioni o notati nell’ambito di servizi di appostamento, in quanto
entrambi risultavano essere tossicodipendenti e, dunque, nella necessità di
contattare per tale ragione i propri fornitori.
2.2 Sulla base di tali dichiarazioni ritenevano quindi provata la responsabilità
della Panucci anche per il capo 21 e per lo Shaba per il capo 20. In particolare,
in relazione a quest’ultimo episodio, si faceva rilevare la decisività delle
dichiarazioni dell’Alessi, che era stato presente e che avrebbe accompagnato il
Talbi con la propria autovettura dopo che costui aveva ricevuto la sostanza
stupefacente anche se il gip, in sede di abbreviato, non aveva ritenuto di
interrompere l’audizione del teste che stava facendo dichiarazioni anche per sé
compromettenti.

Ritenuto in fatto

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Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato.

2.3 Per la Pennucci veniva confermato il riconoscimento della recidiva ritenuta
equivalente alla attenuante del comma 5 dell’articolo 73 d.p.r. 309/90.
2.4 Nei confronti dello Shaba si procedeva alla rideterminazione della pena e
per Ameidi veniva confermata la sentenza di primo grado individuando le
ragioni ostative all’esclusione della recidiva valutata equivalente all’attenuante
del comma 5 dell’articolo 73. Infine veniva anche rigettata la richiesta delle
attenuanti generiche sul rilievo della personalità negativa dell’imputato.
3. Propongono in questa sede i tre imputati per il tramite dei rispettivi difensori
ricorso deducendo:
Ameidi e Pennucci
3.1 violazione dell’articolo 597 cpp sul rilievo che nel primo motivo di appello
era stato dedotto il mancato raggiungimento della prova in ordine alla
commissione del reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 come contestato ai
due imputati; che nella sentenza, di appello, a pagina 14, si dava
effettivamente atto della richiesta della difesa e che, invece, inopinatamente, a
pagina 19 della motivazione, per quanto riguarda la posizione della Panucci, la
corte di appello pur assumendo che la responsabilità penale della donna per i
fatti a lei addebitati era incontestabile, rilevava che tale aspetto non aveva
formato neppure oggetto dei motivi di appello. Ed in maniera ugualmente
erronea per Ameidi a pagina 20 della motivazione si faceva rilevare che i
motivi di appello riguardavano solo la misura della pena e non già la
responsabilità della appellante.
12 violazione dell’articolo 192 cpp sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni
di Alessi Fernando, nonché sulla sussistenza degli elementi probatori idonei a
sorreggere il quadro accusatorio, ed in specie delle intercettazioni telefoniche e
delle dichiarazioni rese da Sedone Alvaro il quale aveva riferito di riconoscere
la Pennucci nel fascicolo fotografico mostratogli dalla polizia pur avendola vista
per pochissimo tempo e di avere acquistato in due o tre occasioni dalla stessa
la sostanza stupefacente.
3.3 Errata applicazione della misura di pena anche per effetto dell’applicazione
della recidiva in ogni caso facoltativa.
Shaba
3.4 contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
responsabilità per il reato di cui al capo 20. Viene rilevato che in motivazione la
corte fiorentina si sarebbe contraddetta escludendo, a differenza del giudice di
primo grado, il ruolo di collaboratori nello spaccio di eroina da parte dei due
soggetti che hanno reso le dichiarazioni accusatorie (Alessi e Talbi) mentre a
pagina 21 si afferma che le dichiarazioni dell’Alessi avrebbero avuto carattere
autoindiziante avendo egli svolto un ruolo concorsuale con Talbi proprio a
proposito dell’episodio contestato. Né si ritiene sufficiente a colmare la lacuna
probatoria il rilievo ulteriore della collaborazione tra Kulla ed il ricorrente nulla
essendo stato specificato in motivazione sul contenuto di tale collaborazione.
3.5 Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sulla mancata risposta i
motivi di appello peraltro nemmeno correttamente riportati nella motivazione.

Così deciso in Roma il 26.4.2013

4.1 Per quanto concerne gli imputati Panucci Fermanda e Shaba Avni, come
rilevato in premessa, la condanna per i capi 20 e 21, in riforma della sentenza
del giudice di prime cure, si fonda sulle dichiarazioni rese da Alessi Ferdinando
e di Quagliarini Graziano.
Al riguardo effettivamente il giudice di appello, dopo avere correttamente
citato in premessa l’orientamento delle sezioni unite di questa corte espresso
nella sentenza del 25 febbraio 2010 n. 15208 secondo cui è compito del
giudice quello di una valutazione degli elementi a carico del dichiarante e che
non può farsi discendere l’operatività dell’articolo 63 comma secondo cpp dalla
sola decisione dell’organo inquirente, ha escluso nel merito l’esistenza di indizi
circa la partecipazione dell’Alessi e del Quagliarini all’associazione per
delinquere contestata ad altri imputati, così concludendo per la legittimità della
escussione degli stessi in qualità di persone informate sui fatti.
Trattando, invece, specificamente della posizione dello Shaba, la corte
fiorentina è caduta invece in contraddizione evidenziando che l’Alessi avrebbe
avuto un ruolo preciso penalmente rilevante nell’episodio di cui al capo 20 della
rubrica anche se il gip, in sede di abbreviato, non aveva ritenuto di dover
interrompere l’audizione del teste che faceva anche per sé dichiarazioni
compromettenti.
Appare dunque evidente il contrasto sul punto nella motivazione.
Il che non mina l’impianto motivazionale solo per la posizione dello Shaba ma
anche per quella della Pennucci in quanto, relativamente al capo 21, anche per
quest’ultima rilevano decisivamente le dichiarazioni dell’Alessi.
4.2 È inoltre condivisibile anche il rilievo concernente il palese travisamento dei
motivi di appello nella parte in cui si è ritenuto che sia la Pennucci che l’Ameidi
non avevano presentato impugnazione in relazione alla declaratoria di
responsabilità non essendosi tenuto conto, evidentemente, anche dei motivi di
impugnazione depositati dall’avvocato Garibaldi, difensore di entrambi,
espressamente incentrati anche su tale aspetto come peraltro ricordato in
premessa dalla stessa corte fiorentina.
Si impone pertanto annullamento del rinvio della sentenza per una
rivalutazione dei fatti che tenga conto dei rilievi indicati.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Firenze, altra
Sezione.

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