Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23877 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23877 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari
nei confronti di Abbadessa Gaetano, nato il 4.1.1961, Abbadessa Pasqualina,
nata il 26.4.1988; Brabante Carmela, nata il 3.2.1962 avverso il decreto della
Corte di appello di Bari del 26.9.2013.Sentita la relazione della causa fatta dal
consigliere Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore
generale Antonio Gialanella sul rigetto del ricorso o, in subordine, sospensione
del giudizio.
OSSERVA
1.Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bari, decidendo sul
ricorso proposto da Abbadessa Gaetano, Abbadessa Pasqualina, e Brabante
Carmela avverso il decreto del tribunale della medesima città in data 8
febbraio 2012, che aveva disposto la confisca dei beni sequestrati nell’ambito
della procedura di prevenzione patrimoniale nei confronti di Abbadessa
Gaetano, ha accolto il gravame e disposto la revoca della confisca.

Data Udienza: 27/05/2014

2. Nel ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello di Bari si contesta violazione di legge e anche omessa
motivazione in ordine alla suddetta decisione. L’argomentazione si esaurisce
nella critica all’affermazione, sviluppata nel provvedimento impugnato,
secondo cui non sarebbe legittimo applicare misure di prevenzione reali in
difetto dell’accertamento della attualità della pericolosità sociale del proposto,
attesa la irretroattività della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 159

Rileva il ricorrente che questa tesi, sostenuta da Cass. sez. V, 13.11.2012, n.
14004 è contrastata dalla successiva Cass. sez. I, 17.5.2013, n. 39204.
Infatti, se secondo la prima pronuncia, in tema di misure di prevenzione
patrimoniali, la disciplina contenuta nell’art. 2 bis comma 6 bis I. n. 575 del
1965, quale modificato dall’art. 2 comma 22 I. 15 luglio 2009 n. 94 (ora
trasfuso nell’art. 24 d.Ig. n. 159 del 2011), nel senso che l’applicazione della
confisca non richiede più l’accertamento dell’attuale pericolosità del preposto,
può trovare applicazione anche nel caso che l’acquisto dei beni ritenuti
confiscabili sia avvenuto anteriormente all’entrata in vigore della suddetta
legge di modifica; al contrario, per la seconda sentenza a partire dal luglio
2009, con l’entrata in vigore della I. n. 94, è senz’altro possibile disporre una
misura di prevenzione patrimoniale pure in difetto del presupposto di una
attuale pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura: tuttavia,
laddove quel presupposto manchi, la norma non potrà che regolare fattispecie
realizzatesi dopo l’entrata in vigore della stessa, non trovando applicazione il
disposto dell’art. 200 c.p. (la cui operatività si fonda invece su un
accertamento di pericolosità in atto) ma la generale previsione di cui all’art.
11 delle preleggi (fattispecie relativa all’applicazione di misura di prevenzione
patrimoniale avanzata dalla Procura a carico della parte, condannata, previa
concessione della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui
all’art. 12 quinquies d.l. 306/1992, contestato con la cd. aggravante mafiosa
ex art. 7 d.l. 152/1991, afferente il sequestro e la confisca di un fabbricato e
di un terreno ad esso intestati).

3. I difensori di Abbadessa Gaetano aveva suscitato, in data 14 maggio 2014,
memoria con la quale hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

4. La manifesta infondatezza del ricorso discende dalla sostanziale mancanza
di correlazione tra provvedimento impugnato e la critica rivoltagli. Benché la

del 2011.

corte territoriale discuta effettivamente delle questioni sopra riassunte e
richiami ampiamente la prima delle sentenze citate, in realtà fonda la propria
decisione sul ben diverso e dirimente rilievo, dettagliatamente argomentato
da pagina 6 a pagina 9 del decreto della mancanza di elementi relativi alla
pericolosità del proposto non soltanto all’attualità, e dunque in un momento
successivo a quello in cui la misura fu adottata ma anche in tale momento
iniziale, dettagliatamente ricostruendo la vita anteatta del proposto e i

assenza di qualsivoglia elemento utile ad argomentare la condizione di
pericolosità sociale lungo tutto il percorso di vita esaminato.
A fronte di ciò, nel ricorso in nessun modo si indicano, al contrario, indizi di
pericolosità invece trascurati dalla corte di appello e anche relativi al passato
di vita del proposto: cosicché dalla stessa lettura della impugnazione emerge
conferma della fondatezza del provvedimento impugnato.

5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 27.5.2014

processi penali che lo hanno coinvolto e concludendo linearmente sulla

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