Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23877 del 26/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23877 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CI-I EKER HAMAMI N. IL 26/02/1978
avverso la sentenza n. 2320/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
i A Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. oki—., kR—.,‘./vt
che ha concluso per
c:;-.).54-3-.–,-,—:.–,—“\”-(23-Z C Rh…s>._ –L. r-D—P

.e (

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/04/2013

1. Cheker Hamami propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Firenze rideterminava la pena inflitta
nei suoi confronti dal GIP del tribunale di Pisa previa assoluzione da alcune
contestazioni.
Nei confronti dell’imputato veniva confermata la condanna per i reati di cui
all’articolo 455 del codice penale per la detenzione di euro 260, somma
costituita da 13 banconote da C 20 contraffatte, nonché per il reato di cui agli
artt 81 capoverso, 110 del codice penale, 73 d.p.r. 309 /90 per la illecita
detenzione nell’abitazione di grammi 2,1 di cocaina, di grammi di 13,3 di
eroina, nonché di grammi 8,1 g di eroina nel giardino pertinente l’abitazione.
L’imputato risulta invece assolto dal reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 in
relazione alla detenzione di grammi 36,2 di ecstasy e di 97,5 di eroina.
2. Deduce in questa sede il ricorrente la mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui
all’articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90 assumendo trattarsi nella specie di
minimi quantitativi di stupefacente da inquadrare in un’attività del tutto
episodica.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Benchè la richiesta dell’attenuante in questione risulti correttamente
menzionata nel riepilogo dei motivi di appello, la corte di merito omette di
pronunciarsi sul punto.
Né la motivazione può ritenersi implicita attraverso il richiamo per relationem a
quella di prime cure in quanto in primo grado l’imputato era stato condannato
in relazione alla detenzione di tutti i quantitativi di stupefacente contestati,
mentre in appello vi è stata assoluzione in relazione agli episodi di maggiore
gravità.
E, dunque, in presenza di una condotta meno grave, non possono
apoditticamente ritenersi ancora valide le valutazioni del primo giudice sulla
rilevanza del fatto in quanto collocate in un contesto di maggiore gravità della
condotta venuto meno nel giudizio di appello.
Fermo restando che il giudice in sede di rinvio rimane libero di determinarsi
sulla opportunità di riconoscere l’attenuante in questione, deve invece
escludersi che quest’ultimo possa esimersi invece dal dare risposta sul punto
essendo a ciò stato espressamente sollecitato con l’atto di appello.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio sul punto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente
l’attenuante del fatto di lieve entità con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Firenze.

Così deciso in Roma il 26.4.2013

Ritenuto in fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA