Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23876 del 26/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23876 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERINO PAOLO N. IL 22/12/1974
avverso la sentenza n. 9957/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
\ A
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )–L- 4che ha concluso per er.i.SZLN,..3u.›..5..3…..e
(l’AZ .21″
…”L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. -(2″4″/”;‘`)-: ‘1[3 <3•"i\ CI Data Udienza: 26/04/2013 1. Perino Paolo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Roma ha confermato quella del tribunale della medesima città che in data 13 settembre 2011 lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90, previo riconoscimento dell'attenuante del comma 5, per la detenzione per uso non esclusivamente personale di gr 0,2 e di gr 0,5 (ceduti a G. Ciccia) di eroina, disponendo la confisca dello stupefacente e della somma di euro 215 rinvenuta in possesso dell'imputato. Per quanto concerne la somma di denaro il Perino si è difeso sostenendo che quest'ultima era in realtà frutto di compenso per attività lavorative da parte del comune di Roma. 2, La corte di appello ha rigettato il motivo di impugnazione concernente la revoca della confisca della somma di denaro citata ritenendo che sulla base dalle risultanze processuali andasse esclusa la provenienza di essa da attività diverse dalla cessione dello stupefacente. 3. Deduce in questa sede il ricorrente la carenza di illogicità della motivazione sul punto ritenendo del tutto generica e permeata da illogicità la motivazione dei giudici di appello sulla confisca. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile I giudici di appello hanno evidentemente inteso richiamare sulla confisca del denaro le motivazioni del primo giudice il quale aveva ritenuto non provato l'assunto della lecita provenienza del denaro rilevando come tale circostanza si ponesse in insanabile contrasto sul piano logico con le modalità di detenzione del denaro nascosto anziché nell'abitazione, negli indumenti intimi insieme allo stupefacente. Obietta invece il ricorrente che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto in tal modo delle dichiarazioni dell'acquirente Ciccia il quale aveva precisato di non avere pagato la sostanza acquistata il giorno dell'episodio di spaccio contestato e che l'imputato medesimo deteneva la suddetta somma di denaro già da diverso tempo prima della cessione dell'eroina a favore del Ciccia. Ciò posto ritiene il Collegio che le contestazioni attengano unicamente al merito della valutazione. I giudici di appello hanno, infatti, correttamente escluso la decisività delle dichiarazioni dell'imputato sulla provenienza del denaro, né si appalesano nel ragionamento profili di illogicità manifesta atteso che solo parte della sostanza contestata sarebbe stata ceduta al Ciccia nell'ambito di una più vasta attività di spaccio cui sarebbe stata finalizzata - secondo i giudici di merito - la contestuale detenzione di un ulteriore quantitativo di eroina oltre a quello acquistato dal Ciccia. Non possono dunque ritenersi decisivi i rilievi sul mancato tempestivo pagamento da parte del Ciccia. Ritenuto in fatto In presenza di adeguata motivazione non vi può essere spazio in sede di legittimità per rivalutazioni sul merito della decisione. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA