Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23876 del 26/04/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23876 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERINO PAOLO N. IL 22/12/1974
avverso la sentenza n. 9957/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. )–L- 4che ha concluso per er.i.SZLN,..3u.›..5..3…..e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. -(2″4″/”;‘`)-: ‘1[3 <3•"i\ CI Data Udienza: 26/04/2013 1. Perino Paolo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
con la quale la corte di appello di Roma ha confermato quella del tribunale
della medesima città che in data 13 settembre 2011 lo aveva condannato alla
pena di giustizia per il reato di cui all'articolo 73 d.p.r. 309/90, previo
riconoscimento dell'attenuante del comma 5, per la detenzione per uso non
esclusivamente personale di gr 0,2 e di gr 0,5 (ceduti a G. Ciccia) di eroina,
disponendo la confisca dello stupefacente e della somma di euro 215
rinvenuta in possesso dell'imputato.
Per quanto concerne la somma di denaro il Perino si è difeso sostenendo che
quest'ultima era in realtà frutto di compenso per attività lavorative da parte del
comune di Roma.
2, La corte di appello ha rigettato il motivo di impugnazione concernente la
revoca della confisca della somma di denaro citata ritenendo che sulla base
dalle risultanze processuali andasse esclusa la provenienza di essa da attività
diverse dalla cessione dello stupefacente.
3. Deduce in questa sede il ricorrente la carenza di illogicità della motivazione
sul punto ritenendo del tutto generica e permeata da illogicità la motivazione
dei giudici di appello sulla confisca.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile
I giudici di appello hanno evidentemente inteso richiamare sulla confisca del
denaro le motivazioni del primo giudice il quale aveva ritenuto non provato
l'assunto della lecita provenienza del denaro rilevando come tale circostanza si
ponesse in insanabile contrasto sul piano logico con le modalità di detenzione
del denaro nascosto anziché nell'abitazione, negli indumenti intimi insieme allo
stupefacente.
Obietta invece il ricorrente che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto in
tal modo delle dichiarazioni dell'acquirente Ciccia il quale aveva precisato di
non avere pagato la sostanza acquistata il giorno dell'episodio di spaccio
contestato e che l'imputato medesimo deteneva la suddetta somma di denaro
già da diverso tempo prima della cessione dell'eroina a favore del Ciccia.
Ciò posto ritiene il Collegio che le contestazioni attengano unicamente al
merito della valutazione.
I giudici di appello hanno, infatti, correttamente escluso la decisività delle
dichiarazioni dell'imputato sulla provenienza del denaro, né si appalesano nel
ragionamento profili di illogicità manifesta atteso che solo parte della sostanza
contestata sarebbe stata ceduta al Ciccia nell'ambito di una più vasta attività di
spaccio cui sarebbe stata finalizzata - secondo i giudici di merito - la
contestuale detenzione di un ulteriore quantitativo di eroina oltre a quello
acquistato dal Ciccia.
Non possono dunque ritenersi decisivi i rilievi sul mancato tempestivo
pagamento da parte del Ciccia. Ritenuto in fatto In presenza di adeguata motivazione non vi può essere spazio in sede di
legittimità per rivalutazioni sul merito della decisione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 26.4.2013