Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23875 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23875 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ABODI GIANFRANCO N. IL 05/04/1959
avverso la sentenza n. 7216/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
13/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 M L 5.—….A/1
che ha concluso per

L

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/04/2013

1. Abodi Gianfranco propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di Roma ha ridotto la pena inflitta dal
tribunale di Frosinone in data 17 febbraio 2010 per i reati di cui agli articoli 73
d.p.r. 309/90, 11 legge 110/75, 635 comma 2 n. 3, 81 cpv, 582 – 585, 337
del codice penale.
2. Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la nullità della sentenza in ordine
alle motivazioni con le quali è stata disattesa la richiesta di rinvio per legittimo
impedimento dell’imputato formulata in primo grado. Per quest’ultimo era stato
infatti prodotto nell’occasione certificato medico attestante “artralgia acuta alla
spalla destra” ed il tribunale aveva respinto la richiesta di rinvio sul rilievo che
la patologia da cui si affermava colpito l’imputato non comportava assoluto
impedimento a comparire non risultando dalla certificazione che l’imputato
fosse impossibilitato a deambulare.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
E’ pacifico che in tema di impedimento dell’imputato a comparire, è rimessa al
giudice la valutazione non solo della gravità ma anche del carattere assoluto
dello stesso (Sez. 5, Sentenza n. 43373 del 06/10/2005 Rv. 233079).
Ciò posto i giudici di merito, con valutazione certamente logica e corretta,
esente, quindi, da censure in questa sede, hanno escluso il carattere assoluto
dell’impedimento evidenziando che la patologia dedotta non era comunque
ostativa alla deambulazione.
Né vale richiamare la decisione di questa Corte n. 5540/2007 (RV 239100)
che, anzi ha ribadito che il certificato medico non preclude al giudice di
valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a
nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore
della dedotta patologia di comparire in giudizio.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26.4.2013

Ritenuto in fatto

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