Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23875 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23875 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
RAKIB KAMAL N. IL 11/05/1986
avverso la sentenza n. 1817/2013 TRIBUNALE di PRATO, del
16/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/03/2014

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 16.9.2013 con la quale il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ex art.
444 cpp, ha applicato a RABIB Kamal la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati di rapina e lesioni aggravate.
L’Ufficio ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla omessa
indicazione delle ragioni per le quali non è stata applicata la misura di sicurezza della espulsione prevista dall’art. 235 cpp
Avverso la medesima decisione ricorre personalmente l’imputato lamentando il vizio di contraddittorietà della motivazione con riguardo al profilo dell’omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle
contestate aggravanti e con riferimento alla determinazione della relativa
pena.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è fondato e va accolto.
L’art. 235 cpp P comma dispone che il giudice ordina l’espulsione dello
straniero quando questi sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Nella specie l’imputato è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei,
con la conseguenza, che pur trattandosi di sentenza resa ai sensi dell’art. 444
cpp, la misura di sicurezza andava disposta previo giudizio sulla pericolosità
sociale ex art. 199 cp alla luce dei criteri prevista dall’art. 133 cp. [Cass.
15447/2012].
Nella specie il giudice ha completamente omesso ogni indagine sul punto.
Trattasi di vizio di omessa motivazione su un punto essenziale della decisione che va pertanto annullata in parte qua con rinvio degli atti al Tribunale di
Firenze per nuovo esame sul punto.
Il ricorso dell’imputato è manifestamente infondato alla luce del principio di
irretrattabilità dell’accordo ex art. 444 cpp posto che questo si traduce in un
negozio giuridico di natura processuale recettizio, che non può essere modificato o revocato unilateralmente [Cass. 3429/19981. Di qui consegue che
una volta raggiunto l’accordo questo non è più modificabile, ne è in facoltà
del giudice apportare modificazioni al patto raggiunto fra le parti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di RAKIB Kamal che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato limitatamente alla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così deciso in Roma il 6.3.2014

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