Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23874 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23874 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MODESTO GIOVANNI N. IL 21/08/1961
avverso la sentenza n. 2674/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
AZ.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

C2 ”””—F5

Data Udienza: 26/04/2013

1. Modesto Giovanni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello dì Milano, in parziale riforma di quella
del tribunale nella medesima città in data 18 gennaio 2012, ha ridotto la pena
per il reato di cui all’articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
2 La corte d’appello, rispondendo sui motivi di impugnazione, ha escluso in
punto di responsabilità che lo stupefacente potesse essere destinato
all’esclusivo uso personale dell’imputato ed ha negato le attenuanti di cui agli
artt. 62 bis e 62. 4 cod. pen., quest’ultima, in particolare, sul rilievo della
mancanza di elementi indicativi del carattere minimale della vicenda rispetto
alla condizione economica dell’imputato.
3. Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge ed il vizio di
motivazione contestando in punto di responsabilità le argomentazioni addotte
per il mancato riconoscimento dell’uso personale dello stupefacente. Censura
inoltre la motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio nella parte in
cui non vien motivata la determinazione di esso, assumendo essere
insufficiente al riguardo il richiamo all’articolo 133 del codice penale, e nella
parte in cui omette di tenere conto della confessione dell’imputato. Si duole
infine del diniego delle attenuanti generiche e di quella del danno di lieve
entità.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato
su censure di merito.
4.1 In punto di responsabilità il ricorrente assume che lo stupefacente
rappresentava una scorta e che nel confutare tale assunto la corte di merito
aveva erroneamente trascurato in motivazione che che non vi era stata alcuna
flagranza dell’attività di spaccio e che all’atto della perquisizione presso
l’abitazione dell’imputato non era stata rinvenuta nè sostanza da taglio, nè
bilancino o altra strumentazione idonea e necessaria per chi é dedito all’attività
di spaccio.
Ciò posto vanno anzitutto ribaditi i limiti dell’indagine di legittimità, a proposito
dei quali si è puntualizzato che:
– l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un
orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione
essere limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza
di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il
giudice di merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di
cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di
merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione

Ritenuto in fatto

di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze
processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
– A seguito delle modifiche della lettera e) dell’alt 606 cpp apportate dall’art.
8 della L. 46/2006 si è poi precisato che il vizio del travisamento della prova,
per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per
omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per
cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo
grado, non potendo, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, essere superato
il limite costituito dal “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il
caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi
di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice
(Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636).
– Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma
dell’articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della
motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su
un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella
mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della
decisione che pur è stato trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice
della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all’osservazione
della parte; e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse
nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1,
Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132).
Orbene, premesso che vi è conformità delle due decisioni di merito, si deve
rilevare che la corte di appello ha logicamente escluso la destinazione all’uso
personale dello stupefacente motivando in ragione delle modalità della
condotta della conservazione, delle divisioni in dosi e della diversa natura delle
sostanze rinvenute, del loro occultamento, dell’assenza di redditi del Modesto,
della sua caratura criminale, degli specifici precedenti penali.
Ha inoltre espressamente confutato la tesi difensiva secondo cui in occasione di
un brevissimo soggiorno a Roma, per assistere un funerale, l’imputato avrebbe
fatto una scorta di stupefacente sufficiente, in base ai consumi ammessi dallo
stesso Modesto, per molti mesi.
La sentenza impugnata si sottrae pertanto a censure in questa sede in punto di
sussistenza del reato e di responsabilità dell’imputato.
Ugualmente è a dirsi per i restanti rilievi concernenti tutti il trattamento
sanzionatorio.
4.2 In punto di pena appare sufficiente anzitutto il richiamo all’art. 133 cod.
pen.
4.3 Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche appare
corretto il riferimento dei giudici di appello alla personalità dell’imputato, né vi
è spazio per contestazioni di merito in relazione all’atteggiamento processuale
dallo stesso assunto.
4.4 Correttamente esclusa appare, infine, anche l’attenuante di cui all’articolo
62 numero 4 del codice penale
Vanno ricordati in proposito i numerosi arresti di questa Corte integralmente
condivisi dal Collegio, secondo cui L’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.
non e’ applicabile ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. Si è rilevato,
infatti, che se e’ vero che detta circostanza presuppone – relativamente

Così deciso in Roma il 26.4.2013

all’ipotesi dei delitti determinati
da motivi di lucro, quali in astratto
potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti – il conseguimento di “un
lucro di speciale tenuita’”, tuttavia il requisito dell’ “evento dannoso” di
speciale tenuita’ – pure richiesto dalla norma – si attaglia pur sempre ai
reati che offendono direttamente il patrimonio, e non e’ configurabile, quindi,
nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi
dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e
all’ordine pubblico, nonche’ alla salvaguardia sociale (ex plurimis Sez. 6 n.
7830 del 1999, RV 214733).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.

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