Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23874 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23874 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
De Salvo Pietro, 11.07.1977, Cerignola
Prota Donato, 30.08.1977, Melfi
Avverso l’ordinanza, in data 15.11.2013, del Tribunale di Potenza con la quale, in accoglimento
dell’appello del p.m. ex art. 310 cod. proc. pen., veniva applicata ai ricorrenti la misura della
custodia cautelare in carcere.
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Galli, che ha
concluso con la richiesta di annullamento con rinvio del ricorso di De Salvo, in ordine alle
esigenze cautelari, e di inammissibilità del ricorso del Prota.

RITENUTO IN FATTO
De Salvo Pietro e Prota Donato ricorrono, con separati ricorsi, avverso l’ordinanza, in
data 15.11.2013, del Tribunale di Potenza con la quale, in accoglimento dell’appello del p.m.
ex art. 310 cod. proc. pen., è stata applicata ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in
carcere per il reato di cui all’art. 416 cod. pen.

Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato De Salvo deduce:

Data Udienza: 05/03/2014

a) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen.
Il Tribunale della Libertà, secondo il ricorrente, avrebbe ritenuto adempiuto l’obbligo
motivazionale del provvedimento tramite un mero rinvio al contenuto descrittivo della vicenda
in termini di gravità indiziaria, quando mancherebbero, invece, logiche argomentazioni a
sostegno della sussistenza delle esigenze cautelari atte a giustificare la misura adottata.
In particolare, illogica sarebbe la conclusione del Tribunale che, pur riconoscendo

criminale, solo per aver collaborato con un soggetto pregiudicato.
Questa valutazione, unitamente al lasso temporale intercorso tra l’adozione della misura e i
fatti contestati, avrebbe determinato l’insanabile carenza dell’ordinanza sotto il profilo
motivazionale.

Con autonomo ricorso Prota Donato deduce:

a) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1
lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Potenza non avrebbe assolto l’obbligo
motivazionale, fondando l’applicazione della misura custodiale su considerazioni scarne,
illogiche e contraddittorie.
In particolare i giudici del Riesame non avrebbe dato contezza, nella loro valutazione, della
circostanza che il ricorrente sia stato ininterrottamente detenuto dal maggio 2011 al 25
gennaio 2013.
Ciò, unitamente alla risalenza temporale dei fatti contestati, e al risarcimento corrisposto dal
Prota agli acquirenti, elementi che non sarebbero stati valutati dal Tribunale, avrebbe
determinato la mancanza del criterio di “attualità” per l’ applicazione della misura contestata.
Parimenti, mancherebbe la motivazione in relazione agli artt. 275 e 292 cod. proc. pen., atteso
che non sarebbe stata fornita indicazione alcuna di elementi in grado di dimostrare che il
pericolo di reiterazione del reato non potesse essere soddisfatto con altra misura meno
afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di De Salvo pietro è fondato e merita accoglimento.

2. Questo Collegio non può che condividere le censure avanzate dal ricorrente.

l’incensuratezza del ricorrente, gli avrebbe attribuito una personalità di notevole caratura

Invero, l’apparato motivazionale offerto dal Tribunale non ha mostrato, con coerenza logicogiuridica, le ragioni in base alle quali devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari perché il
De salvo debba essere attinto dalla misura cautelare a lui applicata.
Nel caso di specie il Tribunale di Potenza non ha fondato l’applicazione della misura, e la
valutazione della caratura criminale del ricorrente, su elementi concreti, ma ha invece proposto
una motivazione scarna e carente che, per giunta, non ha dato contezza dello stato di
incensuratezza del De Salvo, limitandosi a rilevare, quale unico elemento, la collaborazione
prestata dal ricorrente al Prota, che di per sé risulta insufficiente a giustificare la sussistenza di

tipologia del reato posto in essere.
Questa Corte ha più volte stabilito che “In tema di custodia cautelare, nel caso in cui sia stata
rigettata dal g.i.p. la richiesta di applicazione di un provvedimento coercitivo per l’insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell’appello proposto dal pubblico
ministero, qualora ritenga di accogliere l’impugnazione e di emettere il provvedimento, ha il
dovere di valutare, e di motivare adeguatamente, oltre che la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, anche se ricorrano le esigenze cautelari previste dall’art.274 cod.proc. pen., a
prescindere dalla proposizione di specifiche censure sul punto.” (Sez. 6, Sentenza n. 11231 del
28/02/2001).

3. Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide e, preso atto della carenza
motivazionale che caratterizza il provvedimento del Tribunale, deve essere disposto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Potenza
per nuovo esame.

4. Diverse considerazioni devono essere fatte in ordine alla posizione del Prota Donato, il cui
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rileva la corte che l’impugnazione è priva della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen..
Orbene “La mancanza nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod.
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
Pen., sez. 1, 22.4.97, Pace, 207648);
Le censure proposte dal ricorrente sono generiche e inidonee ad inficiare il
ragionamento offerto dal Tribunale che, con una motivazione sintetica ma in questo caso
esaustiva, ha delineato il quadro di gravità indiziaria a carico del ricorrente e indicato altresì gli
elementi da cui desumere le esigenze cautelari, atte a giustificare l’applicazione della misura
imposta.

esigenze cautelari, anche con riferimento alla qualità della collaborazione offerta e alla

L’enunciazione compiuta dai Giudici del Riesame, in merito ai precedenti penali e ai
procedimenti pendenti a carico del Prota, è sufficiente a descrivere la natura criminale della
personalità del ricorrente e a fornire fondamento fattuale e giuridico al pericolo di reiterazione
dei reati.
Peraltro deve rilevarsi che, in questo caso, il punto fondamentale del ricorso, e della connessa
richiesta di modifica della misura, appare il mero decorso del tempo, elemento che, da solo,
non è in grado di essere posto a fondamento dell’istanza di revoca e/o modifica della custodia
cautelare.

cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, il
mero decorso del tempo non è elemento rilevante perchè la sua valenza si esaurisce
nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi
necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi
dell’affievolimento delle esigenze cautelari” (Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013).

5. Pertanto, uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, deve dichiararsi
inammissibile il ricorso del Prota con la conseguenza che il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000,00.
Manda alla cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 28 Reg. esec. c.p.p.

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di De Salvo Pietro con rinvio al Tribunale di
Potenza per nuovo esame.
Dichiara inammissibile il ricorso di Prota Donato e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma
che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000,00.
Si provveda a norma dell’art. 28 Reg. esec. c.p.p.

Ro a, ‘5.03.2014

Questa Corte ha infatti stabilito che “Ai fini della sostituzione della misura della custodia

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