Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23873 del 26/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23873 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL GHADBANE MOHAMED REDA N. IL 31/07/1982
avverso la sentenza n. 2077/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
0i
Udito il Procuratore Generale in ersona del pott. 2 ■
Alt
che ha concluso per c
o cc>
-53

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 26/04/2013

Ritenuto in fatto
1. L’avvocato Graziano Aschero, nominato difensore di fiducia da El Ghadbane
Mohamed Reda con atto del 16 febbraio 2012 in calce ai motivi di ricorso,
propone ricorso per cassazione nell’interesse del suo assistito avverso la
sentenza della corte di appello di Genova in epigrafe che ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dall’avvocato Carlo Manti nell’interesse
dell’imputato avverso la sentenza di primo grado emessa dal gip del tribunale
di Savona in data 13 novembre 2008 per il reato di cui all’articolo 73 d.p.r.
309/90.
2. La corte di appello ha motivato l’inammissibilità dell’impugnazione rilevando
che agli atti non risultava alcun mandato concesso all’avvocato Manti e che
vane si erano rivelate anche le ricerche disposte dalla cancelleria presso il
carcere ove l’imputato era stato ristretto per reperire l’atto di nomina.
Era invece emerso all’esito delle ricerche medesime che in data 14 febbraio
2008 era stata trasmessa dalla casa circondariale l’atto di nomina di altri due
difensori e, cioè, degli avvocati Berlinguer Tiziana del foro di Imperia e Rebello
de Filippis Bruno del foro di Savona contenente la contestuale revoca delle
precedenti nomine.
Ai predetti difensori risultava notificato l’avviso dell’udienza per la discussione
della causa in primo grado con rito abbreviato.
Ciò posto la corte di merito riteneva che la sola circostanza che nel verbale di
udienza del 13 novembre 2008 si fosse dato atto della presenza dell’avvocato
Carlo Manti di Savona definito difensore di fiducia, non fosse sufficiente a
dimostrare l’effettiva qualità di difensore di fiducia del predetto. La conclusione
dei giudici di appello era pertanto nel senso che non solo mancava agli atti la
prova della nomina dell’avvocato Manti quale difensore di fiducia ma che
nemmeno vi era in atti la prova della revoca di almeno uno dei precedenti
difensori, condizione quest’ultima indispensabile per l’esercizio del mandato da
parte dell’avvocato Manti non potendo l’imputato essere assistito da più di due
difensori di fiducia.
3. Deduce in questa sede la difesa la nullità del giudizio assumendo che
l’avvocato Manti non sarebbe stato presente occasionalmente nel giudizio di
primo grado avendo partecipato quale difensore di fiducia anche alla
definizione di esso. Aggiunge che non è pensabile che il gip abbia consentito la
sua partecipazione in veste di difensore di fiducia senza accertare tale sua
qualità, che agli atti del fascicolo del primo grado dovevano risultare anche le
istanze presentate dal medesimo difensore per la modifica della misura
cautelare e che verosimilmente che tali atti potessero essere rimasti nel
fascicolo dal quale era stato tratto l’attuale procedimento a seguito di
provvedimento di stralcio. Conclude rilevando che in nessun caso l’errore della
cancelleria può andare a scapito dell’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Assorbente appare il secondo rilievo della corte di merito.

,

Le SU della Corte hanno puntualizzato che la nomina del terzo difensore di
fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già
nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la
proposizione dell’atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria
indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori. (Sez. U,
Sentenza n. 12164 del 15/12/2011 RV 252027). Ora è di tutta evidenza, alla
luce dell’orientamento delle Sezioni Unite, che la prova sul punto debba essere
puntuale e che la parte che eccepisce la mancata assistenza da parte del
difensore di fiducia nominato abbia l’onere di dare adeguata dimostrazione
dell’esistenza non solo dell’atto di nomina di quest’ultimo ma anche di quello di
revoca dei precedenti difensori di fiducia.
Nella specie ciò non è avvenuto e, dunque correttamente i giudici di appello
hanno ritenuto l’impugnazione inammissibile.
Né vale invocare la dicitura “difensore di fiducia” apposta nel verbale di
udienza del giudizio abbreviato in quanto essa non esime dalla necessità di
riscontro sui limiti della nomina medesima.
In questo senso si sono già espresse alcune decisioni in cui, ad esempio, che si
è esclusa la possibilita’ di dedurre la nomina dalla sola dicitura contenuta
nel verbale di udienza “assistit.. e difes.. da: avv. fid. …, con procura
speciale”, sul rilievo rilevando che il contenuto dell’atto di nomina faceva
riferimento solo alla procura speciale, contenuta in atti, per richiedere i riti
alternativi (Sez. 5 n. 5204 del 1998 RV 211493). Inoltre, in ogni caso, nulla è
dato sapere in base a tale dicitura sui limiti del mandato e sulla revoca delle
precedenti nomine.
Peraltro l’avvenuto controllo sul punto da parte del giudice di primo grado non
può essere in nessun caso presunto essendovi contrasto all’epoca sul principio
affermato dalle Sezioni Unite.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 26.4.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA