Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23873 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23873 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Sarli Nicola, nato a Abriola (Potenza), il 21.03. 1970
Avverso l’ordinanza, in data 30.08.2013, del Tribunale di Potenza, Sez. Riesame, con la
quale è stato rigettato l’appello contro l’ordinanza della Corte d’appello di Potenza in data 18
luglio 2013, di sospensione del decorso del termine attinente la misura della custodia cautelare
in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Potenza in data 12 febbraio 2010,
Sentita la relazione del Consigliere relatore Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Massimo Galli, che ha

Data Udienza: 05/03/2014

concluso con la richiesta di rigetto del ricorso;
Sentito l’avv.to Giorgio Cassotta, del foro di Melfi, di fiducia, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Sarli Nicola ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza, in data 30.08.2013,
del Tribunale di Potenza, Sez. Riesame, con la quale è stato rigettato l’appello contro
l’ordinanza della Corte d’appello di Potenza in data 18 luglio 2013, di sospensione del decorso
del termine attinente la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso ì____,
il
Tribunale di Potenza in data 12 febbraio 2010;

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione della
sussistenza dell’istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente della Corte di
appello di Potenza, che avrebbe impedito la pronuncia, da parte dello stesso, di qualsiasi
provvedimento concernete la sospensione dei termini di custodia cautelare; in ogni caso il
ricorrete non aveva fatto alcuna richiesta di rinnovazione dell’istruttoria di batti mentale, per
cui nei suoi confronti non doveva essere applicata la sospensione della decorrenza dei termini
di custodia cautelare;

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Potenza, con l’ordinanza emessa in data 18 luglio 2013 ha sospeso i
termini di durata della custodia cautelare nei confronti del ricorrente Sarli Nicola ( e di altri
imputati), in accoglimento della richiesta del P.M., formulata ai sensi dell’art. 304, comma 2
cod. proc. pen.
Il provvedimento adottato appare esente da censure logico giuridiche, ed in questo senso
deve essere condivisa la decisione del TDL sul punto.
2. Nel caso in esame il TDL ha fatto corretta applicazione di consolidati principi
giurisprudenziali in base ai quali è legittima l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia
cautelare a norma dell’art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico
ministero a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore
dell’imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso
avverso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte
d’appello, non essendo il differimento un atto dovuto. (Sez. 6, n. 50120 del 26/09/2013 – dep.
12/12/2013, Passalacqua, Rv. 258495) e che la particolare complessità del dibattimento, che
può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato
oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione
dei processi. (Sez. 1, n. 44468 del 23/09/2013 – dep. 04/11/2013, Commisso, Rv. 257474),In
ogni caso la sospensione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per
decidere sull’istanza di ricusazione e per decidere sulla sospensione del processo in
consideraziOone della sua complessità, prescinde dalla circostanza che ogni imputato abbia
formulato istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Infatti la sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall’art. 304, commi secondo e
terzo, cod. proc. pen. presuppone la difficoltà del dibattimento o del giudizio abbreviato nel suo
complesso, a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012
– dep. 25/05/2012, Focarelli, Rv. 252839).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp.att. cod. proc. pen.

Roma li 5 marzo 2014

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