Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23872 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23872 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HANI AZIZ N. IL 20/12/1973
avverso la sentenza n. 170/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
eZ
Udito il Procuratore Geneyale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

“–

Data Udienza: 26/04/2013

1. Nani Aziz propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Milano ha confermato quella del gip del tribunale
di Lodi che, in data 19 ottobre 2011, lo aveva condannato alla pena di giustizia
per il reato di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 per la detenzione di due involucri
contenenti rispettivamente grammi 50,8 è grammi 102,6 di sostanza
stupefacente del tipo cocaina. Con la recidiva specifica ex articolo 99 comma 2
del codice penale.
2. Deduce in questa sede il ricorrente la mancanza della motivazione in merito
all’applicazione della recidiva specifica ed al mancato giudizio di prevalenza
delle attenuanti generiche sulla recidiva medesima. Fa inoltre rilevare che i
suoi precedenti penali in materia di stupefacenti, richiamati in motivazione dai
giudici di appello, sono risalenti nel tempo e possono essere avvinti dal vincolo
della continuazione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato
su censure di merito.
La corte di appello, esaminando in particolare le doglianze sulla determinazione
della pena, ha già correttamente risposto, confermando le motivazioni del
primo giudice, evidenziando che l’ipotesi attenuata dell’articolo 73 comma 5
DPR 309/90 andava esclusa trattandosi di richiesta non specifica poiché non
sorretta da ragioni di diritto da elementi di fatto non valutati in precedenza.
Correttamente è stata altresì esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche
sulla recidiva tenuto conto dei parametri dell’articolo 133 del codice penale ed
in particolare della circostanza che l’imputato, già gravato da due precedenti
specifici per reati concernenti gli stupefacenti, aveva commesso un nuovo
reato di particolare gravità della stessa indole, nonché della mancanza di
attività lavorativa lecita, della irregolarità della presenza sul territorio dello
Stato e della mancanza di segnali di ravvedimento o di pentimento.
Risulta correttamente esclusa anche la possibilità di contenere la pena nel
minimo edittale attraverso il richiamo al quantitativo dello stupefacente
rinvenuto.
Né in questa sede, in presenza di adeguata e logica motivazione, possono
essere sindacate le valutazioni di merito.
Attengono a quest’ultimo aspetto anche le considerazioni difensive sulla
necessità di considerare decisiva la risalenza dei precedenti.
Né, come già affermato da questa Corte, è parimenti censurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivata, la valutazione discrezionale del giudice
circa l’esistenza o meno della omogeneità tra fatti pregressi e reato giudicando,
ai fini del riconoscimento della recidiva specifica, poichè implica il riscontro
della identità di modello fra delitti (Sez. 3, Sentenza n. 11954 del 16/12/2010
Rv. 249744)
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000.

Ritenuto in fatto

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 26.4.2013

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