Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23870 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23870 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAGAMI MARISTELLA N. IL 06/08/1962
avverso l’ordinanza n. 119/2013 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
07/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. c–“4”

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/03/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura degli atti emerge che l’imputata è stata tratta a giudizio per la
violazione dell’art. 640 cpv. n.1 commesso in danno dell’ AUSL di Messina
e che, nel corso delle indagini preliminari nell’anno 2011, è stato disposto il
sequestro preventivo dell’immobile di cui in epigrafe “…allo scopo di impedire ulteriori reiterazioni del medesimo o di analoghi reati ” .
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento e l’autorizzazione alla locazione dell’immobile in favore di terzi, affermando che,
pur essendo stata risolta la convenzione fra l’imputata e r AUSL di Messina,
sarebbe comunque permanente il pericolo di reiterazione del medesimo reato tenuto conto: 1) della sistematicità con la quale sono state perpetrate nel
tempo le condotte incriminate; 2) che in una precedente vicenda, in quanto
interdetta per due mesi dalla attività professionale aveva perpetrato il reato
ricorrendo ad un prestanome.
La difesa pone in evidenza che la motivazione giustifica in modo apparente
il provvedimento adottato che, nel caso concreto, assume il carattere di
provvedimento interdittivo della professione, allo stato ingiustificato.
Il ricorso è fondato e va accolto. Dalla lettura del provvedimento impugnato
si evince che l’immobile appartenente alla ricorrente è stato sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 cpp siccome considerata res pertinente al reato per il quale si procede (truffa aggravata a danni del servizio sanitario) la
cui disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Il Tribunale del riesame ha in tal senso giustificato la reiezione della richiesta della difesa, formulando peraltro una motivazione del tutto astratta e
avulsa dalla indicazione di qualsivoglia esigenza concreta e attuale tale da
giustificare la protrazione degli effetti del provvedimento. Va infatti ribadito
che il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere
concreto e attuale, e che per “cose pertinenti al reato” sono quelle che risultino anche indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la
libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di
protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione nella
commissione di altri reati [Cass. n. 36884/2007; Cass. n. 22612/2010].

ZAGAMI Maristella ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 25.6.2013
con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato la istanza di sequestro preventivo 10.11.2011 avente ad oggetto l’immobile adibito ad ambulatorio
medico sito in Spadafora, v. Nazionale n. 495.
La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione dell’art 321 cpp siccome ingiustificato sotto il profilo
degli effetti di natura preventiva e traducentesi, nella sostanza, in virtù della
motivazione sottostante in una misura cautelare di carattere interdittivo della
professione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro
preventivo con restituzione all’avance diritto di quanto in sequestro. Si
provveda a norma dell’art. 626 cpp.
Così deciso in Roma il 5.4.2014

Nella specie risulta definitivamente accertato che la libera disponibile del
bene non può costituire mezzo per la protrazione del reato per il quale si
procede o di un suo aggravamento, posto che emerge dalla motivazione del
provvedimento del Tribunale che è stata risolta la convenzione intercorrente
tra l’imputata (medico dentista) e l’AUSL: la circostanza costituisce un “novum” rispetto agli originari presupposti della cautela, che non è stato adeguatamente apprezzato – con motivazione del tutto assente – dal Tribunale,
costituendo la “risoluzione” della convenzione con l’Ente Pubblico, fatto
sopravvenuto idoneo a far ritenere che è mutato il quadro di riferimento posto a fondamento del provvedimento in discussione.
Secondo il Tribunale residuerebbe comunque l’aspetto di funzione preventiva generale del sequestro che viene giustificato dalla possibile commissione
di ulteriori reati a parte dell’imputata. Sotto questo diverso profilo la motivazione del provvedimento è “apparente” siccome puramente tralaticia del
dato testuale dell’art. 321 cpp senza alcuna correlazione concreta a situazioni di fatto in base alle quali poter ritenere quali ulteriori reati potrebbero essere commessi dall’imputata attraverso la disponibilità dell’immobile in sequestro. Sotto questo diverso profilo, la motivazione deLprovvedimento
incorre nella violazione dell’art. 125 cpp che si sostanziàdàduce, in violazione rilevante ex art. 325 cpp.
Il ricorso (assorbita ogni diversa questione dedotta dalla difesa) va pertanto
accolto per quanto di ragione e vanno annullatate l’ordinanza impugnata e il
provvedimento disposto ex art. 321 cpp I^ comma cpp, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, mandandosi per l’esecuzione alla Cancelleria ex art. 626 cpp

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