Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2387 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2387 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PARISI NICHOLAS ANTHONY N. IL 27/11/1970
avverso la sentenza n. 108/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 11/12/2012

Fatto e diritto

Parisi Nocholas Anthony ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di
primo grado per il reato di cui all’art.385 cp., riducendo la pena previa esclsuione
della recidiva, e lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in
riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp,.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2012

i.

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