Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23869 del 26/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 23869 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPPONI ROBERTO N. IL 20/01/1964
avverso la sentenza n. 2433/2006 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cfra..}-k •
che ha concluso per t7 ■->—43-3–3.—).-V.-kr.:
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/04/2013

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed incentrato
su censure di merito.
E’ stato già puntualizzato in ripetute occasioni dalla Corte che il vizio di
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell’articolo 606,
lett. e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve
consistere, rispettivamente, nell’assenza di motivazione su un punto decisivo
della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione
di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato
trattato, sebbene in un’ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata,
dando una risposta solo implicita all’osservazione della parte; e nella frattura
logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le
conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999
Rv. 215132).
Ciò posto si deve rilevare che correttamente i giudici di merito hanno rigettato
l’appello dell’imputato valorizzando il dato ponderale dello stupefacente,
l’assenza di stabili fonti di reddito dell’imputato medesimo e le modalità di
occultamento della sostanza.
Si tratta di argomentazioni che sul piano logico superano tutti gli ulteriori
aspetti indicati dal ricorrente nella sua difesa.
Né quest’ultimo evidenzia in questa sede elementi trascurati nell’esame dei
giudici di appello benché ritualmente eccepiti.
Correttamente risultano altresì negate anche le attenuanti generiche sulla base
dei precedenti penali dell’imputato.
In conclusione si appalesa evidente il tentativo in questa sede da parte del
ricorrente di ottenere una nuova valutazione di merito su entrambi gli aspetti
dedotti, inibita in questa sede.
Al riguardo le Sezioni Unite, come noto, hanno affermato, infatti, che l’indagine
di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte

Ritenuto in fatto
1. Capponi Roberto propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la corte di appello di L’Aquila ha confermato quella del
tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, che lo aveva condannato
alla pena di giustizia per il reato di cui all’articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90 in
relazione alla flagranza della detenzione a fini di spaccio di 30 g circa di eroina
occultati nel vano del cofano posteriore della macchina.
2. Deduce il ricorrente in questa sede:
2.1 la violazione dell’articolo 530 capoverso del codice di rito, assumendo di
essere notoriamente conosciuto nel territorio ascolano come assuntore di
sostanza stupefacente di grado medio alto per cui il dato ponderale riscontrato
ben poteva conciliarsi con le esigenze del fabbisogno personale; che non si può
ritenersi decisivo il rinvenimento dello stupefacente nella propria autovettura e
che deve ritenersi meramente assertiva l’affermazione circa l’assenza di stabili
fonti di reddito rimarcata dalla corte di merito.
2.2 la violazione dell’articolo 62 bis cod. pen..

circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere
limitato – per espressa volonta’ del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilita’ di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si e’ avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza
alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione
quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente pita’ adeguata, valutazione delle risultanze
processuali. (SU 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 26.4.2013

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