Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23869 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23869 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLEGRETTI LUIGI N. IL 13/11/1984
avverso l’ordinanza n. 592/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
23/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2014

ALLEGRETTI Luigi, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 23.9.2013 con la quale il Tribunale di Bari, in accoglimento parziale dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, riformando la decisione
22.5.2013 del GIP del medesimo Tribunale, ha disposto la misura cautelare
dell’obbligo di dimora.
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo le
seguenti doglianze così riassuntivamente descritte ex art. 170 disp. att. cpp.
§1.) Vizio di motivazione e violazione di legge per mancanza delle esigenze
cautelari, mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione
degli stessi.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla lettura degli atti (ordinanza impugnata e ricorso) si evince che
l’ALLEGRETTI è indagato, in concorso con altri del delitto di tentata estorsione in danno di Rizzi Cosimo. Secondo l’accusa l’indagato, gestore del
ristorante la Dimora, di proprietà del RIZZI avrebbe preteso l’utilizzo del
piazzale antistante il detto ristorante, il cui godimento non era contemplato
nell’atto di affitto dell’impresa. La pretesa sarebbe stata fatta valere tramite
l’intermediazione dei coindagati.
Rispetto a tali imputazioni risulta essere stata emessa ordinanza applicativa
degli arresti domiciliari in data 3.5.2013 su richiesta formulata dalla stessa
accusa in data 11.3.2005.
In data 16.5.2013, svolto l’interrogatorio di garanzia, su richiesta della difesa, il Giudice delle indagini preliminari, il giudice disponeva la revoca del
provvedimento cautelare.
Con atto del 27.5.2013 il Pubblico ministero proponeva appello avverso avverso il provvedimento di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente il gravame disponeva nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza (Castellana Grotte) prescrivendo che l’indagato non si allontanasse dal suddetto luogo senza la autorizzazione del giudice.
La difesa con il presente ricorso lamenta che i giudicanti hanno equivocato
il contenuto del contratto di locazione e l’uso del parcheggio situato dietro il
locale e del quale l’ALLEGRETTI ne aveva già in godimento il possesso.
La difesa lamenta inoltre che il provvedimento del Tribunale del riesame si
fonda sulla valutazione di un’ insussistente pericolosità sociale giustificata
dal pericolo di reiterazione della illecita condotta non rinvenibile attesa
l’avvenuta consegna dell’immobile costituente l’unico elemento di legame
tra l’indagato e la persona offesa. La difesa lamenta in particolare che il Tribunale avrebbe motivato in termini generici la decisione facendo riferimento
non tanto a fatti specifici connessi con la vicenda per la quale è in corso il
procedimento, ma in relazione al possibile compimento di altri e non meglio
individuati fatti analoghi, senza fornire alcuna indicazione dei soggetti nei
cui confronti il ricorrente avrebbe potuto realizzare condotte recidivanti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che in materia di provvedimenti “de libertate”, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze
cautelari ed all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che nell’altro
caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di
legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011 n. 11;
Cass. Sez. H 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I
ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I
20.2.1998 n. 10831. Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure
cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti
istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di
legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici,
posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del
materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura
riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di
legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. [v. in tal senso
Cass sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare
che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare
le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non
sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole
della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da
risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [Cass.
Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n.
22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951]
Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato quanto segue.

RITENUTO IN DIRITTO

esame il Tribunale ha giustificato l’adozione della misura adottata affermando che lo indagato, nonostante la incensuratezza: 1) avrebbe
dimostrato la assenza di remora a rivolgersi a criminali per ottenere
quanto da lui preteso; 2) non avrebbe avuto un comportamento collaborativo, negando il fatto; 3) la infondatezza dell’argomentazione difensiva per la quale sarebbe venuta meno la materia del contendere
con la persona offesa, potendo il ricorrente reiterare sotto forme diverse il reato, nei confronti di altri soggetti. Il Tribunale ha quindi concluso la sufficienza dell’obbligo di dimora nel comune di residenza prescrivendo l’obbligo di non allentamento dall’abitazione in orario compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno, successivo dando indicazione ai Carabinieri degli orari e dei luoghi per il controllo di reperibilità.
La motivazione posta a fondamento delle esigenze cautelari previste
dall’articolo 274 lett. c) cpp è carente sotto due diversi profili. In primo luogo il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (elemento giustificativo della misura adottata) è descritto in termini puramente
astratti non essendo indicati fatti e circostanze che possano far ritenere
della condotta illecita in termini concreti. Non sono infatti indicati
le circostanze di fatto sulle base delle quali si può affermare in termini
concreti che l’indagato potrebbe trarre spunto per una nuova commissione del reato, né sono indicati i possibili soggetti passivi di dette
condotte, essendo stato affermata l’irrilevanza che per i fatti per i quali
è procedimento penale sarebbe cessata la materia del contendere. La
valutazione si pone in termini di assoluta genericità e la motivazione
assume il carattere della mera apparenza. Nel contempo il Tribunale
non ha fornito alcuna giustificazione del provvedimento adottato in
relazione alla sua funzione preventiva, non essendo fornita alcuna
spiegazione delle ragioni per le quali il disposto obbligo di dimora di-

Nessuna censura può essere accolta con riferimento al merito delle vicende
che hanno determinato l’apertura del procedimento penale e la emissione dei
provvedimenti cautelari disposti dal Giudice delle indagini preliminari e
successive presi in considerazione dal Tribunale ai fini della valutazione della esistenza dei gravi indizi di reato previsti dall’art. 273 cpp.
Il provvedimento del Tribunale del riesame va peraltro riguardato sotto il
profilo della tutela delle esigenze cautelari descritte e rinvenute sul piano
normativo in quella descritte dalla lettera c) dell’art. 274 cpp.
In merito a tale aspetto va rammentato che in tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti
della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello
dell’attualità, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime
favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di
elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l’imputato
possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e
cioè che offendano lo stesso bene giuridico [Cass. 28618/13]. Nel caso in

spieghi efficacia impeditiva alla commissione di ulteriori illeciti della
medesima natura ricollegabili a fatti e persone non meglio individuate
Le omissioni di motivazione enucleate si traducono in “carenza” di motivazione su un punto essenziale del provvedimento, desumibili dalla lettura dello stesso e rilevanti ex art. 606 P comma lett. e) cpp. Il provvedimento va
quindi annullato con rinvio al Tribunale di Bari per un nugVeitato al solo
aspetto indicato e relativo alla sussistenza delle condizioni previste dall’art.
274 lett. c) cpp.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo
esame.
Così deciso in Roma il 5.3.2014

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA