Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23866 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23866 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL DIN GUGLIELMO N. IL 11/10/1957
avverso l’ordinanza n. 8/2013 TRIB. LIBERTA’ di PORDENONE, del
28/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7-7

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2014

DEL DIN Guglielmo ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 28.3.2013
con la quale il Tribunale della Libertà di Pordenone ha rigettato la richiesta
di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso il 18.12.2012 dal
Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale
Il ricorrente richiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo.
§1.) Vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza assoluta o della
mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. La difesa
pone in evidenza le caratteristiche strutturali del reato di cui all’art. 336 cp e
illustra lo sviluppo dei rapporti intercorrenti tra l’indagato e l’amministrazione del Comune di Meduno e ha quindi analizzato la condotta ascritta all’indagato deducendo che per taluni ipotesi doveva essere disposta l’archiviazione delle querele perché presentate da soggetto non legittimato, mentre
per altri fatti era già stato disposto il rinvio a giudizio dell’indagato
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perché esprime doglianze che esulano
dall’ambito previsto dall’art. 325 cpp che, in materia cautelare reale, limita
il ricorso per Cassazione alle sole “violazioni di legge”, fra le quali non
rientrano le ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 606 I^ comma
lett. e) cpp [Cass. 6589/2013].
Va peraltro osservato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse
in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia
del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito
dal giudice nel provvedimento impugnato. Infatti in tal caso ricorre la inosservanza dell’art. 125 cpp, che è riconducibile nell’ambito della violazione
di legge rilevabile ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato è corroborato da motivazione, nel senso che il Giudice del Tribunale ha dato atto che i fatti concreti
possono essere inscritti nell’ambito del reato contestato e ha constato il fondamento dell’accusa attraverso: 1) le denunce e le querele proposte; 2) gli
accertamenti effettuati dai Carabinieri; 3) i rilievi fotografici; 4) documenti
riversati in atti. Il Tribunale ha dato anche risposta specifica e puntuale alla
doglianza relativa alla legittimità delle querele e allo aspetto relativo all’elemento psicologico del reato.
La motivazione non presenta i caratteri dell’apparenza, poiché essa si sviluppa in uno svolgimento sostanziale, ancorato a specifici dati processuali
concreti e non meramente astratti.
Le censure mosse dalla difesa, proprio perché non sono dimostrative di un
vizio riconducente alla ipotesi della “violazione di legge” sono inammissibili, poiché introducono temi che attengono ad aspetti di valutazione del meri-

MOTIVI DELLA DECISIONE

to della vicenda, il cui accertamento esorbita dai compiti del giudice della
legittimità.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp ravvisandosi nella
condotta processuale del ricorrente aspetti di responsabilità, ivi disciplinata.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.3.2014

P.Q.M.

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