Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23864 del 05/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23864 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIERRI CIRO N. IL 24/08/1955
avverso l’ordinanza n. 1558/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/03/2014

PIERRI Ciro ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 9.7.2013 con la
quale la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato la inammissibilità della dichiarazione di ricusazione formulata dal ricorrente nei confronti del Presidente del Collegio A della IX sezione penale del Tribunale di Napoli.
Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. c) cpp, la violazione o la erronea applicazione degli artt. 38, 41, 125 cpp, perché la Corte d’Appello, nel dichiarare la
inammissibilità dell’atto di ricusazione per “tardività” ha applicato in modo
erroneo l’art. 38 cpp.
La difesa quindi si duole del fatto che sia stata dichiarata la inammissibilità
dell’atto di ricusazione in un’ipotesi nella quale vi era l’oggettiva impossibilità di fornire la documentazione necessaria a supporto dell’istanza e censura
la decisione della Corte territoriale nel punto in cui denuncia di tardività la
proposizione della ricusazione, perché non sarebbe stata dedotta nel verbale
della udienza 5.7.2013; la difesa sostiene che la valutazione della situazione
di contumacia dello imputato è del tutto incoerente con l’oggetto del giudizio; la difesa sostiene infine che l’obbligo di cui all’art. 38 comma 3 cpp
deve essere riferito all’effettiva e concreta possibilità della parte di allegare
contestualmente i documenti comprovanti la ricusazione.

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La difesa del ricorrente espone che il Presidente del Collegio giudicante A
della IX sezione penale del Tribunale di Napoli, nel corso dell’udienza del
5.7.2013 avrebbe ammonito un testimone, minacciandolo delle possibili
conseguenze penali ed affermando che “….gli imputati sarebbero stati condannati in ragione del materiale intercettizio acquisito in atti, già più che
sufficiente per pervenire all’affermazione della loro responsabilitò
La difesa fa presente di avere richiesto di riascoltare la registrazione audio
dell’udienza e che a seguito del rigetto della richiesta, informato il proprio
assistito – contumace – munito di procura speciale aveva presentato nella
stessa data del 5.7.2013, dichiarazione di ricusazione integrando la documentazione in data 10.7.2013, mentre la Corte d’Appello, fin dal 9.7.2011
la Corte d’Appello si era pronunciata dichiarando l’inammissibilità della
ricusazione per: a) mancata allegazione del verbale dal quale evincersi l’espressione utilizzata dal magistrato; b) impossibilità di verificare la tempestività della ricusazione perché né provata né documentata la presenza, o
meno, dell’imputato PIERRI in udienza; e) mancata allegazione contestuale
della documentazione attestante la causa di incompatibilità eccepita.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che il II^ comma dell’art. 38 cpp prevede che se la causa che
ha dato luogo alla ricusazione è divenuta nota o è sorta nel corso dell’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta prima del termine
dell’udienza; va inoltre rilevato che la dichiarazione di ricusazione deve
contenere l’indicazione dei motivi e delle prove poste a fondamento della
richiesta e deve essere presentata, insieme ai documenti nella cancelleria
dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
Dall’esposizione dei fatti processuali riportati nel ricorso si evince che la
difesa dell’imputato non ha proposto la ricusazione con dichiarazione resa a
verbale nel corso della udienza, ma mediante atto successivo depositato lo
stesso 5.7.2013 presso la cancelleria, provvedendo all’integrazione della documentazione necessaria successivamente, in data 10.7.2013.
Dall’esposizione della stessa difesa si evincono le ragioni della correttezza
in diritto del provvedimento impugnato e della susseguente inammissibilità
dell’odierno ricorso.
La Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile l’atto di ricusazione: a) mancata allegazione del verbale dell’udienza
con la conseguente impossibilità di accertamento della tempestività della
dichiarazione di ricusazione; b) mancata documentazione in ordine alla presenza o alla contumacia dell’imputato; c) mancata allegazione della documentazione necessaria alla valutazione del fondamento della istanza di ricusazione.
Il terzo punto appare assorbente e risolutivo. E’ pacifico che il fatto che ha
dato luogo all’odierno procedimento si è verificato in data 5.7.2013. L’atto
di ricusazione è stato proposto nella stessa giornata e la documentazione necessaria doveva essere allegata entro il giorno 8.7.2013 (cioè, seguenti la
tesi proposta dalla difesa) entro il termine di tre giorni da computarsi secondo le regole stabilite dall’articolo 172 cpp III° e VI° comma. Dalla lettura
del ricorso si evince che la documentazione posta a fondamento della proposta di ricorso è stata richiesta presso la competente cancelleria in ritardo ed è
stata depositata il giorno 10.7.2013, quindi oltre i termini previsti dalla legge, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 41 cpp la dichiarazione di ricusazione doveva essere ritenuta inammissibile attesa la sua natura rigorosamente formale e la specifica previsione di inammissibilità susseguente alla
mancata allegazione di documentazione [Cass. 26994/2009], né risulta altrimenti provato che il ricorrente abbia comunque segnalato al giudice della
ricusazione la tempestività delle richieste formulate alla cancelleria, per
mettere in condizione la stessa Corte d’Appello di decidere in merito all’osservanza degli adempimenti richiesti dalla legge.
Va comunque inoltre ribadito che, come rilevato anche dal conchiudente
Procuratore Generale (il quale si è opposto all’accoglimento del presente
ricorso), in tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso
dell’udienza e la formale dichiarazione non possa essere presentata prima
del suo esaurimento, la parte non ha alcun obbligo di chiederne la sospensione, atteso che tale adempimento non è imposto dalla legge processuale,
ma, per poter usufruire del termine previsto dal secondo comma dell’art. 38
cod. proc. pen., ha comunque l’onere di dedurre a verbale la causa di ricusazione prima della sua conclusione. Nel caso in esame come si evince dalla

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 5.3.2014

stessa esposizione del ricorrente la dichiarazione di ricusazione non era stata
dedotta nel corso del verbale dell’udienza con la conseguenza che neppure
le competeva il termine di tre giorni per l’integrazione della documentazione
necessaria posta a sostegno del ricorso [Cass. 46310/2011]
Per le suddette ragioni il provvedimento va confermato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di €
1.000,00 alla Cassa delle ammende così equitativamente determinata la sazi
one amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi nella condotta
processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi previsti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA