Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23862 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23862 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOSCANO ANGELO N. IL 24/04/1975
avverso la sentenza n. 1197/2002 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Gegerale in persona del ott. Alitaw42 P,P,owL
che ha concluso per it

Udito, per la parte civile, l’Avv
/
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.1.2013, la Corte di appello di Catania, 3^ sezione penale,
ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, appellata da Toscano Angelo con
la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di due assegni
bancari tratti sul c/c 741/5 di provenienza da furto denunciato da Scuderi Massimo
in data 2.10.1996 e condannato, riconosciuta l’ ipotesi lieve di cui al capoverso dell’

art. 648 cod. pen., alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di otto mesi di

La Corte territoriale, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’ art. 10 c. 3 L. n. 251/05, ha confermato il giudizio di
responsabilità perché fondato sulle dichiarazioni testimoniali (assunte in sede di
rinnovazione dell’ istruzione dibattimentale) di Battaglia Antonino e Ternullo Matteo.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
1- a norma dell’ art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen. per avere erroneamente
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art.
10 c. 3 L. 5 dicembre 2005 n. 251 sollevata dalla difesa, con motivazione viziata
non solo da violazione di legge ma anche da illogicità e contraddittorietà, sicché,
ripercorsi gli interventi e le pronunce della Corte Costituzionale in materia,
annullata la sentenza impugnata, deve dichiararsi non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’ art. 10 cit. per contrasto con hli artt. 117
c. 1 della Costituzione in relazione alli art. 7 CEDU;
2- a norma dell’ art. 606 lett. b), e) cod. proc. pen. per violazione ed erronea
applicazione dell’ art. 603 cod. proc. pen. perché, per effetto della inutilizzabilità
delle dichiarazioni de relato rese dagli ufficiali di p.g. era venuta meno qualsiasi
attività istruttoria compiuta in primo grado, sicché in appello si è proceduto non ad
approfondimento ma a compimento ex novo dell’ istruttoria;
3- a norma dell’ art. 606 lett. b), c) in relazione alli art. 195 cod. proc. pen. Quanto
all’ acquisizione delle testimonianze del M.Ilo Di Silvestro e del college Casabranca;
4- a norma dell’ art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen.per quel che concerne le
dichiarazioni rese dall’ indagato al momento in cui venne sentito nelle fase delle
indagini, dichiarazioni acquisite

de relato

attraverso la testimonianza degli

inquirenti;
5- a norma dell’ art. 606 lett. b), e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione e
violazione di legge inerenti i profili relativi alla concessione delle attenuanti
generiche nella massima estensione;
6-

a norma dell’ art. 606 lett.

b), e) cod. proc. pen. sotto il profilo della

determinazione della pena che si limita a richiamare acriticamente la decisione di
primo grado.

reclusione e quattrocento euro di multa.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La reiterata questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata,
perché sulla stessa, come rammentato dalla Corte territoriale, si è già pronunciata
la Corte Costituzionale con le sentenze n. 72 del 2008 e n. 236 del 2011 e
comunque non è rilevante posto che il reato si è ormai prescritto essendo decorso
più di quindici anni dalla data di commissione del reato.
La denuncia di furto risale, per come risulta dal capo d’ imputazione, al 3.10.1996

ancor prima della pronuncia della sentenza di appello.
Va confermato il canone ermeneutico secondo il quale II momento consumativo del
reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell’accertamento del termine di
prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell’immediata prossimità alla
data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del “favor
rei” (ex plurimis Cass. Sez. 2, 20.1.2010 n. 5132).
Tutte le altre questioni restano assorbite.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

ed in conseguenza il termine di prescrizione massimo di quindici anni era maturato

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