Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2386 del 16/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2386 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCCA ANTONINO N. IL 24/07/1984
avverso la sentenza n. 502/2011 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 16/09/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe BUCCA Antonino veniva condannato per la
contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S. per guida senza patente di un autocarro FIAT Iveco
(acc. in Barcellona P.G. il 13\11\2012).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero il giudice di merito è giunto alla pronuncia di condanna ritenendo correttamente
accertato dalla P.G. che l’imputato non fosse titolare di patente, nonostante un errore di data
di nascita rilevato negli atti. Del resto, né il difensore, né l’imputato hanno mai prodotto la
patente di guida.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla
ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel
giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al
sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di
macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro9-2 il 16 settembre 2015
Il Con

este

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione sulla mancata
assoluzione alla luce di una non sicura mancanza della titolarità della patente.

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