Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23859 del 28/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23859 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VITALE VITO N. IL 13/11/1986
avverso la sentenza n. 357/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
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Data Udienza: 28/05/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.12.2012, la Corte di appello di Lecce, 2^ sezione penale,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede, appellata da Vitale Vito,
riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena a un anno quattro mesi di
reclusione ed € 1.400 di multa; ha confermato nel resto la sentenza impugnata con
la quale questi era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di autovettura
Y10 compendio di furto commesso in Lecce il 21.4.2007.

accertamento di polizia giudiziaria che aveva consentito il recupero del veicolo
mentre era nella disponibilità dell’ imputato. La qualificazione giuridica era corretta.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ imputato, a mezzo del
difensore che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza
e/o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel
delitto di cui agli artt. 624, 61 n. 7 (recte 625 n. 7) cod. pen. stante il breve lasso
di tempo intercorso fra il furto e il ritrovamento; – inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’ attenuante di
cui al comma 2 dell’ art. 648 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va ribadito che correttamente è chiamato
a rispondere di ricettazione l’ imputato che, trovato nella disponibilità della
refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del
possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’
origine del possesso (Cass. Sez. 2, 22.10.2013-4.2.2014 n. 5522).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato perché la sentenza impugnata ha
escluso la ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto in ragione
dell’ utilità del veicolo, in quanto perfettamente funzionante, per la persona offesa.
Ed invero ad integrare l’ attenuante non è soltanto il modesto valore economico del
bene ma anche tutti gli altri elementi che consentono di ritenere il fatto,
globalmente considerato, di particolare tenuità. Il ricorrente ha solo genericamente
criticato la motivazione avendo evocato a titolo di esempio una fattispecie
(sottrazione di una penna a sfera) per nulla assimilabile con quella concreta in
esame.
3. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

e

La Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità perché fondato sull’

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 28 maggio 2014

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