Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23859 del 14/05/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23859 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI
SENTENZA
su ricorso proposto da
Sanna Sebastiana Luisana, nata a Marsala il 01/4j/1985
avverso la ordinanza del 22/01/2013 del Tribunale di Palermo
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vincenzo Geraci, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309
cod. proc. peri., confermava l’ordinanza in data 4 gennaio 2013 del Tribunale di
Marsala con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in
carcere a carico di Sebastiana Luisana Sanna in ordine al reato di cui all’art. 385
cod. pen., contestato alla medesima per essersi arbitrariamente allontanata
dall’abitazione ove era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
Data Udienza: 14/05/2013
2. Ricorre per cassazione la Sanna, a mezzo del difensore avv. Arianna
Rallo, la quale con un unico motivo denuncia la erronea applicazione della legge
penale osservando che per il reato di evasione, punito con la pena della
reclusione fino a tre anni, non è consentita l’applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricorrente non considera che, in tema di evasione, l’art. 3 d.l. 13 maggio
condotta punibile a norma dell’art. 385 cod. pen. misure cautelari anche oltre i
limiti previsti dall’art. 280 cod. proc. pen., e che l’applicabilità di misure
custodiali è consentita, anche in deroga ai limiti edittali previsti dall’art. 274,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a seguito di convalida dell’arresto, a norma
dell’art. 391 comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen. (v. tra le altre Sez. 6, n.
30009 del 27/06/2008, Cannavò, Rv. 240663), ipotesi che per l’appunto ricorre
nel caso di specie.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene quo determinare in
euro mille.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
disp. att. cod. proc. peri.
Così deciso il 14/05/2013.
1-ter,
1991, n. 152, consente di emettere nei confronti di chi abbia posto in essere una