Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23855 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23855 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sull’istanza di rimessione proposta da:

1. Emidio Orsini, nato ad Ascoli Piceno il 17/01/1950
visti gli atti ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Mura, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Maria Cristina Calamani, che si è riportata al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Emidio Orsini, imputato dinanzi al Gip del Tribunale di Ascoli Piceno del

delitto di calunnia ha proposto istanza di rimessione per legittimo sospetto, per
effetto dell’esistenza di situazioni locali negli uffici giudiziari di quella città,
conseguenti alle plurime denunce presentate dall’istante nei confronti del
procuratore della Repubblica e di un giudice di quel Tribunale, che non forniscono
garanzia di imparzialità del giudizio.
Ad illustrazione del suo assunto l’interessato opera un richiamo specifico alle
plurime denunce presentate, inizialmente nei confronti degli istituti bancari con i
quali aveva intrattenuto rapporti contrattuali, e successivamente nei confronti
degli inquirenti e del personale amministrativo di quel Tribunale, ed alla loro
sorte, che si assume anomala. Si ritiengono espressione del lamentato
preconcetto in suo danno l’impossibilità di individuare un legale disposto a
difenderlo, la constatata valutazione innocentista del Procuratore della
Repubblica rispetto ai fatti da lui denunciati, oltre che la condotta del Presidente
del Tribunale, che risultava aver inviato due note manoscritte al Prefetto che gli

Data Udienza: 07/05/2013

aveva chiesto informazioni sui procedimenti instaurati a seguito di sue denunce,
nelle quali egli anticipava le valutazioni di merito, malgrado il procedimento fosse
in corso.
Si assume quindi che la situazione descritta sia dimostrativa
dell’impossibilità di ricevere un giudizio imparziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Deve ricordarsi che l’istituto della remissione, è di carattere eccezionale
in quanto la sua applicazione incide sul principio costituzionale del giudice
naturale, da cui può recedersi solo a seguito di accertamento di gravi situazioni
locali, idonee ad interferire sulla necessaria serenità di giudizio. Tali situazioni,
per creare legittimo sospetto, devono riguardare non l’attività del singolo P.m. o
giudice, sussistendo per tali emergenze i diversi istituti dell’astensione o della
ricusazione, ma rifluire sulla condizione territoriale, tanto da far ritenere difficile,
per effetto di una situazione locale oggettivamente verificabile, l’emissione di un
giudizio sereno.
Passando al caso di specie si osserva che, in via prevalente, l’interessato
denuncia condotte realizzate dal P.m. e da personale amministrativo della
Procura, ipoteticamente a lui ostili, situazione di fatto che, non include l’ufficio
giudiziario che dovrebbe emettere Il giudizio e quindi non è idonea, per
definizione, ad incidere sull’imparzialità del giudice, e ciò al di là della circostanza
che nel ricorso non vengano individuati gli elementi in forza dei quali egli ha
maturato la convinzione che sussista l’influenza oggettiva di tale condotta
sull’ambiente locale, con possibile apprezzamento da parte di terzi.
In argomento l’interessato fa riferimento indiretto ad una previsione di un
giudizio negativo a suo carico da parte dell’allora Presidente del Tribunale,
contenuta in missive inviate in risposta a note del Prefetto, che risultano
costituire oggetto di un giudizio tuttora in corso, e riguardano accusa calunniose
di Orsini nei confronti del Prefetto. In relazione a tale circostanza non risulta
oggettivamente apprezzabile il preteso pregiudizio in suo danno, poiché nella
stessa esposizione, al di del richiamo alla previsione di un esito negativo del
giudizio, non si chiarisce in cosa sia ravvisabile la prestestuosità o l’infondatezza
degli elementi di fatto che avrebbero costituito oggetto della censurata
comunicazione.
Si prospetta poi come indicativa del pregiudizio in suo danno l’impossibilità
di reperire un difensore che assuma l’attività di patrocinatore dei suoi interessi,
con allegazione del tutto generica, poiché non risulta dalla documentazione

2

Cass. VI sez. penale rgn 11154/2013

1. Il ricorso è inammissibile.

offerta né una conferma di tale atteggiamento preclusivo, né, a fortiori, il nesso
causale di tale condotta con la situazione denunciata.
Ad illustrazione del citato assunto in fatto l’interessato elenca tutti i
procedimenti penali e civili che lo vedono protagonista, di cui fornisce una
personale lettura, e desume da ciò la difficoltà di ricercare un patrocinatore e la
conseguente Impossibilità di difendersi, con deduzione priva di concreti elementi
con la situazione locale a sé pregiudizievole.
Nel ricorso in argomento l’interessato si produce nell’esposizione di fatti
ricostruiti secondo la propria chiave di lettura personale, non ancora sottoposti
ad accertamento definitivo, e quindi suscettibili di costituire oggetto degli
ordinari accertamenti nelle varie fasi di giudizio, la cui sola esistenza non
consente, all’evidenza, di trarre elementi di conferma della dedotta difficoltà
correlata alla situazione di pregiudizio in suo danno.
In conclusione, la situazione richiamata dal ricorrente non evidenzia gravi
anomalie processuali, che sarebbero in ogni caso inidonee a fondare il legittimo
sospetto ove non ne fosse dimostrata l’influenza sulla situazione territoriale; ciò
impone l’accertamento di inammissibilità del ricorso.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell’interessato

al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in
favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione della natura del
procedimento, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/05/2013

di individuazione dell’oggettiva anomalia della situazione e della sua connessione

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