Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23854 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23854 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sull’istanza di rimessione proposta da:
1. Gaetano Cavaliere, nato a Cassano allo ioni° il 03/04/1957
visti gli atti ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Mura, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Gaetano Cavaliere, imputato dinanzi al Tribunale di Castovillari del delitto
di calunnia, ha proposto istanza di rimessione per legittimo sospetto, per effetto
dell’esistenza di situazioni locali negli uffici giudiziari di quella città, conseguenti
alle plurime denunce presentate dall’istante nei confronti del procuratore della
Repubblica e di giudice di quel Tribunale, che ha creato ostilità nei suoi confronti
e, secondo la sua valutazione, non fornisce garanzia di imparzialità.
Ad illustrazione del suo assunto l’interessato opera un richiamo a tali
denunce ed alla loro sorte, che si ritiene anomala, a dimostrazione
dell’impossibilità di ricevere un sereno giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Richiamata la circostanza di fatto che l’istituto della rimessione, in quanto
pone un’eccezione alla regola ordinaria di individuazione del giudice naturale, di
valenza costituzionale, deve essere interpretato con rigore, alla ricerca di
circostanze oggettive che attestino la presenza di situazioni idonee ad alterare il

Data Udienza: 07/05/2013

sereno svolgersi del giudizio, deve concludersi per la manifesta infondatezza del
rilievo proposto nel ricorso.
In esso Cavaliere, lungi dall’indicare tali oggettive circostanze che avrebbero
creato una situazione di pericolo di alterazione del giudizio, coinvolgendo
territorialmente tutto l’ufficio giudiziario e realizzando una situazione di ostilità
ambientale nei suoi confronti, si limita ad esporre circostanze a sé sfavorevoli,

astensione riguardanti singoli magistrati di quel circondario, per desumere dalle
decisioni a sé contrarie, la loro ingiustizia e, correlativamente, indicazioni di una
pregiudiziale avversione dei suoi confronti.
Tale situazione, che risulta per di più sviluppatasi nell’arco degli ultimi
quattordici anni, non potrebbe per la sua specificità, neppure seguendo la tesi
difensiva, che coinvolgere specifici magistrati, in quanto nella stessa
prospettazione, la pretesa avversità personale non risulta estensibile all’intero
ufficio territoriale, il che esclude in radice l’idoneità delle circostanze esposte a
fondare l’istanza proposta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo in favore
della cassa delle ammende, ritenuta equa per la natura del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso Il 07/05/2013

frutto del mancato sviluppo di denunce da lui proposte ed il rigetto di istanze di

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