Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23852 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23852 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUGGIANO MICHELE N. IL 15/01/1982
SALAMIDA ARCANGELO RAFFAELE N. IL 29/08/1984
avverso la sentenza n. 1887/2005 CORTE APPELLO di LECCE, del
06/10/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
.<21, Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. L/e che ha concluso per 1()/144 v ■1 illatt> gug; 04A -uvwit

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Con sentenza del 14 marzo 2013, la Corte di appello di Lecce, giudicando in
sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza
del 6 ottobre 2009, ha confermato la sentenza pronunciata in sede di giudizio
abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 19 luglio
2005, con la quale FUGGIANO Michele era stato condannato alla pena di anni
cinque e mesi nove di reclusione e SALAMIDA Arcangelo Raffaele alla pena di anni
quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa quali imputati dei reati di
cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 loro rispettivamente ascritti. A
proposito del punto devoluto in sede rescindente — riguardante il fatto che le
intercettazioni exrtra moenia erano state autorizzate per indisponibilità dei locali e
non degli impianti e che occorreva puntualizzare la attualità di quella indisponibilità
— i giudici del rinvio puntualizzavano che nella specie era stato acquisito un
provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale era stata dichiarata la
inagibilità della sala intercettazioni del Tribunale e autorizzato il trasferimento degli
impianti presso le sedi dei comandi dei Carabinieri delegati alle intercettazioni, in
quanto detti locali erano interessati da lavori tesi alla bonifica dei locali stessi per
ragioni sanitarie, in quanto era stata accertata a presenza di fibre di amianto. Dunque,
nessun vizio poteva ritenersi affliggere il provvedimento autorizzatorio, del quale le
parti potevano — su richiesta — ottenere copia.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta che i giudici del
rinvio non avrebbero motivato sulla attualità delle esigenze e che era onere del
pubblico ministero allegare al decreto esecutivo copia del provvedimento di carattere
generale. Sarebbero poi non eccezionali le ragioni di urgenza indicati dai giudici a
quibus. Si lamenta inoltre la violazione dell’art. 627 del codice di rito in quanto la
sentenza avrebbe omesso totalmente di motivare in ordine “ai corposi motivi di
gravame esistenti in atti.”
Il ricorso è infondato, in quanto la replica offerta dai giudici a quibus è del
tutto satisfattiva in ordine agli specifici profili loro devoluti dalla Corte in sede di
annullamento, avendo gli stessi puntualmente evocato un provvedimento di carattere
generale nel quale si attestava la indisponibilità dei locali e correlativamente degli
impianti concernenti le intercettazioni. Provvedimento del quale le parti potevano a
richiesta disporre, in ragione del riferimento enunciato nel provvedimento esecutivo,
riguardante, proprio, la indisponibilità dei locali — e non solo degli impianti — e che in
sé attestava la attualità delle esigenze connesse ai lavori di bonifica. Era dunque
onere del ricorrente prospettare la mancanza di correlazione cronologica tra la
indisponibilità dei locali e l’epoca delle intercettazioni extra moenia.Quanto al
secondo motivo, non è dato comprendere a quali censure si riferiscano i “corposi
motivi di gravame”, posto che l’annullamento della sentenza di appello è stato
circoscritto al solo punto relativo alla motivazione in ordine all’uso di impianti
esterni ai fini delle intercettazioni e che in sede rescindente sono state disattese le
l

OSSERVA

i

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così decio in Roma, il 27 maggio 2014
Il Consi

e estensore

IV1esidente

restanti censure. Circa, poi, le eccezionali ragioni di urgenza, le censure sono
ugualmente infondate, in quanto tale punto è stato trattato dai giudici del rinvio, come
puntualizza la sentenza impugnata, per mera “completezza espositiva”, non avendo
lo stesso formato oggetto di pronuncia demolitoria in parte qua. Non senza
sottolineare, comunque, la pertinenza e la esaustività dei rilievi svolti al riguardo dai
giudici del rinvio.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

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