Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23852 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23852 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Davide Di Giorgio, nato a San Benedetto del Tronto il 09/12/1983
avverso l’ordinanza del 25/10/2012 della Corte d’appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Geraci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello dé.ltAquila con ordinanza del 25/10/2012 ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di Davide Di
Giorgio avverso la sentenza del Tribunale di Teramo emessa il 29/03/2011, in
quanto privo di motivi specifici.
2. Con unico motivo di ricorso la difesa denuncia violazione dell’art. 591
cod. proc. pen. contestando la valutazione operata, che ha prodotto l’effetto di
precludere l’accesso alla discussione di merito, in ragione di una interpretazione
restrittiva della disposizione richiamata, che non si condivide.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha permesso di accertare che con l’impugnazione di
merito la difesa sollecitava il riconoscimento delle attenuanti generiche, negate
in primo grado, sostenendo tale istanza con l’indicazione di elementi di fatto
favorevoli all’interessato. L’oggetto della richiesta, giustificata dall’allegazione di

Data Udienza: 07/05/2013

circostanze concrete, impone di dissentire dalla valutazione di inammissibilità del
gravame formulata dalla Corte d’appello.
Deve ricordarsi a tal fine la differenza tra impugnazione di merito e di
legittimità ove la prima può avere un oggetto del tutto coincidente con la
valutazione di primo grado, con l’unico limite di ammissibilità costituito dalla
Individuazione di motivi che sorreggano l’istanza, mentre la seconda muove nei
Per l’effetto non può ritenersi Inammissibile un appello che sollecita il
riconoscimento delle attenuanti generiche, fondando la richiesta su argomenti di
fatto non analizzati dal primo giudice per pervenire alla sua decisione difforme,
in quanto la sollecitazione ad un diverso esercizio di tale valutazione
discrezionale, eseguita con la specificazione degli elementi non valutati dal primo
giudice secondo la previsione di cui all’art. 581 comma 1 lett c) cod. proc. pen.,
rientra nell’ambito proprio del giudizio di secondo grado caratterizzato dall’effetto
devolutivo (in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 36406 del 27/06/2012, dep.
21/09/2012, imp. Livrieri, Rv. 253893).
Conseguentemente

deve

disporsi

l’annullamento

dell’ordinanza

impugnata, con rinvio alla Corte di merito per il giudizio ai sensi dell’art. 623
comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello dell’Aquila per il giudizio.
Così deciso il 07/05/2013.

limiti fissati dall’art. 606 cod, proc. pen.

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