Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23851 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23851 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

su ricorso proposto da
Nella Stefano, nato a Torre Annunziata il 19/04/1970

avverso la sentenza del 19/06/2012 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, su richiesta del
Procuratore Generale in sede, formulata a norma dell’art. 730 cod. proc. pen.,
dichiarava il riconoscimento, agli effetti di cui agli artt. 12, comma primo. nn. 1,
2 e 3, cod. pen., della sentenza in data 19 agosto 2003 del Tribunale di
Mirzburg (Germania) nei confronti del cittadino italiano Stefano Nella,
condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione in quanto riconosciuto

Data Udienza: 24/04/2013

colpevole di fatti costituenti per la legge italiana il reato di cui all’art. 73 T.U.
stup., commessi in Germania il 18 gennaio 2003.
La Corte per l’effetto dichiarava il Nella interdetto dai pubblici uffici per
cinque anni e applicava al medesimo, a norma dell’art. 85 T.U. stup., le pene
accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio per due anni.

2. Ricorre per cassazione il Nella, a mezzo del difensore avv. Salvatore
Irlando, il quale, con un unico motivo, demuncia la violazione di legge in

della patente di guida, osservando che la Corte di appello, nell’osservare che la
gravità del fatto e “la prossimità cronologica dello stesso”, collocato nell’anno
2009, faceva ritenere che egli potesse essere agevolato nella commissione di
analoghe condotte dalla disponibilità di una autovettura, era incorsa in evidente
abbaglio dato che in realtà il fatto era stato commesso nell’anno 2003; e proprio
il decorso del tempo aveva indotto l’a.g. tedesca a restituire al Nella la patente a
pena espiata.
Andava poi considerato che il Nella dal lontano 2003 non aveva commesso
più reati ed era impiegato in una attività lavorativa per il cui espletamento era
necessario l’uso di un’autovettura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 85, comma 1, T.U. stup. contempla come conseguenza facoltativa
della condanna per reati in materia di stupefacenti, tra l’altro, l’applicazione della
pena accessoria del ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a
tre anni. Il comma 2 del medesimo articolo rende applicabile tale conseguenza
anche nel caso di riconoscimento di sentenza penale straniera, agli effetti
dell’art. 12 cod. pen.
Trattandosi di statuizione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice,
essa deve essere specificamente motivata, e ciò non potrebbe non valere anche
per il caso in cui la pena accessoria sia conseguenza del riconoscimento di una
sentenza penale straniera (v. per tutte, da ultimo, Sez. 6, n. 41727 del
18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812).

3. Ora, nella specie, la Corte di appello, sia pure facendo correttamente
riferimento alla gravità del fatto, concernente un trasporto del considerevole

relazione alla sola statuizione dell’applicazione della pena accessoria del ritiro

quantitativo di kg. 2 di cocaina, ha preso in considerazione anche «la prossimità
cronologica dello stesso», collocato temporalmente nell’anno 2009.
Risulta invece dalla sentenza oggetto di riconoscimento che il fatto è stato
commesso nel ben più lontano anno 2003, come del resto è reso evidente dalla
data della sentenza oggetto di riconoscimento, che è del 19 agosto 2003; sicché
l’argomento su cui si fonda la sentenza impugnata (sia pure considerato insieme
alla gravità oggettiva del fatto) appare all’evidenza frutto di un fraintendimento.

con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli,
che, tenuto conto dell’esatta collocazione cronologica del fatto, dovrà
nuovamente motivare circa la rilevanza di esso ai fini dell’applicazione della pena
accessoria del ritiro della patente di guida, prendendo in considerazione, oltre
ogni elemento coevo o successivo al fatto, anche l’ulteriore deduzione del
ricorrente, secondo cui, al termine della espiazione della pena, l’a.g. tedesca ha
disposto la restituzione della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria del ritiro
della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 24/04/2013.

4. Si impone pertanto l’annullamento sul punto della sentenza impugnata,

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