Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23850 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23850 Anno 2013
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

su ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona
nei confronti di
Cerisola Davide, nato Savona il 24/01/1992

avverso l’ordinanza in data 12 ottobre 2012 del Tribunale di Savona, sez. dist. di
Albenga

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica ,presso il Tribunale di Savona ha proposto
ricorso per cassazione contro l’ordinanza in data 12 ottobre 2012 del Tribunale di
Savona, sez. dist. di Albenga, con la quale è stata disposto di non convalidare

Data Udienza: 24/04/2013

l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria in data 10 ottobre 2012 nei confronti di
Davide Cerasola in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del
1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. 8,5, di marijuana e di gr. 3,5 di hashish,
accertata in Pietra Ligure il 10 ottobre 2012).

2. Deduce l’Ufficio ricorrente che la decisione del Tribunale è stata emessa in
violazione della legge, in quanto evocativa di parametri, attinenti ai presupposti
per l’adozione di misure cautelar’, estranei a quelli assegnati al giudice della

addotto circa la mancanza di certezza della natura stupefacente delle sostanze
sequestrate al soggetto arrestato, sia alla ritenuta mancanza di elementi circa la
destinazione delle sostanze alla cessione a terzi, sia, infine, alla valutazione di
mancanza di indici di gravità del fatto e della pericolosità del soggetto,

ex art.

381, comma 4, cod. proc. pen., meramente enunciati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso appare infondato.

2. Se è vero che la valutazione del giudice in sede di convalida dell’arresto
non può essere ragguagliata ai criteri previsti per l’emissione di una ordinanza
cautelare, essendo diversi i presupposti e l’ambito di valutazione, ed essendo
sotto tale profilo effettivamente censurabile la motivazione resa nel
provvedimento impugnato quanto al mancato accertamento della natura
stupefacente delle sostanze rinvenute in possesso del Cerisola nonché della loro
destinazione alla cessione a terzi (potendo tali aspetti essere desumibili anche da
indici sintomatici, quale le circostanze dell’azione, le modalità di detenzione delle
sostanze, la presenza di oggetti o strumenti indicativi di un uso non personale,
su cui il giudice non ha adeguatamente motivato), deve considerarsi non
eccepibile l’ulteriore considerazione espressa dal Tribunale, trattandosi di arresto
facoltativo, in ordine al parametro relativo alla gravità del fatto e alla personalità
dell’agente, di cui all’art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo nel provvedimento impugnato si osserva che non emergevano
dagli atti elementi idonei a ritenere la gravità del fatto e la pericolosità del
soggetto agente: si tratta indubbiamente di motivazione estremamente sintetica,
ma che, ragguagliata alla natura e alla funzione del provvedimento di convalida,
esprime un apprezzamento in questa sede non censurabile.

convalida a norma dell’art. 391 cod. proc. pen.; e ciò in relazione sia al rilievo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 24/04/2013.

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