Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23849 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 23849 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Greco Vincenzo nato il 10 marzo 1964 avverso la
sentenza della Corte di appello di Salerno del 7 gennaio 2013. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Riello, che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la
condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti
di Greco Vincenzo per i reati ascrittigli.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale confermato la
decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata recidiva specifica reiterata.
Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la corte chiarito a pagina 4 che
il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche era nel caso di

Data Udienza: 27/05/2014

specie inibito dal disposto dell’art. 69 u. c. cod. pen. a mente del quale nei
casi stabiliti dell’art. 99, 4 0 comma, cod. pen., vi è divieto di prevalenza delle
circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti. Può ricordarsi la
decisione di Cass. sez. V, 29.5.2007, n. 23886, per cui è legittima la sentenza
con cui il tribunale applichi la pena, ex art. 444 c.p.p., ritenendo le attenuanti
generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle
aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze

ha modificato l’art. 69, comma 4, c.p. (Nella specie, la Corte ha osservato che
il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le
circostanza aggravanti è, invece, consentito, essendo la “ratio legis”
preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel
nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia,
escludere la possibilità di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti
e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice
l’applicazione di una pena effettivamente commisurata all’entità del fatto
commesso ed alla personalità dell’imputato, ex art. 133 c.p.).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 27.5.2014

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

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Il Presidente
•rrjliano Casucci

attenuanti sulla recidiva reiterata è sancito dall’art. 3 I. n. 251 del 2005, che

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