Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23848 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 23848 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

N. 49176/2012

sul ricorso proposto da:
SERRANO CACERES JIMMY HERLIXON N. 19/9/1978
avverso la sentenza n. 2994/12 del 30/4/2012 della CORTE DI
APPELLO DI MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott.
SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Serrano Caceres Jimmy Herlixon, a seguito della condanna in data 17 luglio
2008 con sentenza del gup di Busto Arsizio per violazione della legge droga,
proponeva appello a mezzo del proprio difensore il successivo 23 luglio. Il 15
settembre 2008 dichiarava espressamente di rinunciare all’impugnazione. Il 19
settembre presentava una nuova dichiarazione di impugnazione, revocando la
precedente rinuncia, riservando il deposito dei motivi al difensore che, in effetti,
li presentava il 23 settembre 2008. La Corte di Appello di Milano con sentenza
del 30 aprile 2012 dichiarava inammissibile l’appello rilevando che, con la
rinuncia, vi era stata immediata estinzione del gravame restando senza effetto
gli atti successivi di revoca dell’impugnazione e proposizione di nuovo appello.
Ricorre il difensore di Serrano deducendo la violazione di legge e sostenendo la
validità della revoca della rinunzia in quanto intervenuta eptro la scadenza del

Data Udienza: 11/04/2013

termine di impugnazione – sia la revoca che il nuovo atto di appello sono stati
difetti presentati prima della decorrenza del termine.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, ritenuto che la rinuncia
all’impugnazione una volta pervenuta all’autorità procedente produca l’effetto di
estinzione del gravame, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato.
Dopo isolate decisioni di segno contrario, peraltro risalenti al 1992, questa
Corte di Legittimità ha ritenuto in recenti decisioni che la rinuncia
dell’autorità competente, con conseguente immediato passaggio in giudicato
della sentenza: (La rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale
abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all’autorità competente,
produce l’effetto dell’estinzione del gravame, sicché la revoca della stessa è priva
di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile. (Sez. 2, n. 25020 del
17/05/2012 – dep. 22/06/2012, Vasile e altro, Rv. 253078).

Nello stesso senso:

Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011 – dep. 18/10/2011, Russo, Rv. 250787).
Tale effetto di immediato giudicato della sentenza impedisce, quindi, anche
la riproposizione dell’impugnazione laddove non sia ancora decorso il termine per
impugnare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

all’impugnazione estingue il gravame dal momento in cui giunge alla conoscenza

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