Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23847 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23847 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Bussolari Albertino, nato il 1 novembre 1949, avverso
la sentenza della Corte di appello di Milano del 28 settembre 2012. Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Riello, che ha chiesto
dichiararsi il ricorso inammissibile; udito il difensore dell’imputato, avv. Marco
Sangalli, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la
sentenza del GUP del Tribunale di Lecco del 15 giugno 2011 di condanna di
Bussolari Albertino per i reati ascrittigli.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano violazione di
legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale fondato la propria
decisione su di un ragionamento illogico e lacunoso, condotto senza
considerare gli argomenti spesi nell’atto di appello, giungendo così alla
conferma della sentenza del tribunale sulla base di una ricostruzione inesatta
del fatto; erroneamente valorizzando le dichiarazioni rese dalla persona

Data Udienza: 27/05/2014

offesa, soggetto di dubbia attendibilità come ampiamente mostrato nell’atto di
appello e nel ricorso per cassazione; e invece omettendo di considerare
adeguatamente la versione dei fatti fornita dall’imputato; per di più ritenendo
la responsabilità per il delitto di estorsione pur in assenza del dolo; e
ripetendo gli errori motivazionali anche in tema di trattamento sanzionatorio:
laddove è stato confermato di non concedere le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e di non

Il ricorso è manifestamente infondato, esaurendosi nella mera riproposizione
dei motivi già trattati nell’appello; riproposizione svolta trascurando peraltro la
motivazione resa dalla corte territoriale: evidenziando perciò un difetto di
correlazione con la sentenza impugnata. Questa, d’altronde, espone il vaglio
di attendibilità intrinseca ed estrinseca, realizzata dai giudici sulla deposizione
della persona offesa, indicando attentamente la sussistenza di elementi a
riscontro, la condotta di violenza e minaccia posta in essere dall’odierna
imputata e la gravità della stessa (cfr. p. 2-3 della sentenza impugnata).
A pagina 3 della sentenza impugnata si afferma che le attenuanti generiche
sono già state concesse con giudizio di prevalenza ed applicate nella massima
estensione, ed inoltre che la pena base è stata già determinata dal tribunale
in misura assai prossima al minimo edittale e comunque in misura
assolutamente congrua in considerazione della gravità e della reiterazione
della condotta illecita. Anche su questo punto è evidente un difetto di
correlazione del ricorso, che si limita ad affermare che ingiustamente non
sarebbero state concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza e che la pena avrebbe dovuto essere contenuta in misura prossima
al minimo.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 27.5.2014

contenere negli stretti limiti edittali la pena concretamente inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA